Il regime sanzionatorio

L’ordinamento giuridico italiano prevede una serie di sanzioni amministrative nel caso in cui non vengano rispettate le normali regole in materia di comunicazioni agli enti preposti, copertura delle quote per i lavoratori disabili, tenuta e compilazione dei libri obbligatori: tali sanzioni (comminate dagli ispettori Inps, Inail e/o Ispettorato del lavoro) sono peraltro diffidabili, tranne quelle sui libri obbligatori (la diffida, istituita dal Dlgs. n. 124/2004, dà la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta se il sanzionato si mette in regola nel termine – pochi giorni – previsto dall’ispettore).
Le sanzioni amministrative per le inadempienze relative all’assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro sono state previste dall’art. 19, Dlgs. n. 276/2003 (decreto attuativo della legge Biagi, n.30/2003): l’importo varia, tra € 100 e € 500, a discrezione dell’ispettore. La legge finanziaria 2007 ha, poi, abrogato l’istituto del ravvedimento operoso (grazie al quale - laddove il ritardo di comunicazione al Centro per l’Impiego fosse contenuto nei 5 giorni – si poteva beneficiare di un trattamento sanzionatorio agevolato, pari alla metà del minimo, quindi € 50).
Il mancato invio del modella DNA all’Inail, contestualmente all’inizio dell’attività lavorativa del lavoratore, prevede una sanzione amministrativa pari a € 51, “ravvedibile” fino al pagamento di 1/3, quindi € 17.

Relativamente al mondo dei disabili, l’art. 15, comma 1, legge n. 68/1999 (novellato dall’art. 1, DM 12 dicembre 2005) , prevede – in caso di ritardato invio del prospetto informativo, da spedire entro il 31 gennaio di ogni anno – la sanzione amministrativa pari a € 578,43, maggiorata di € 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Le sanzioni in irregolare rapporto lavorativo degli extracomunitari sono particolarmente dure: la mancata comunicazione di assunzione del lavoratore allo Sportello Unico, entro i 5 giorni dall’evento, prevede una sanzione che può variare da € 500 a € 2500. Stessa tempistica (e stessi importi) in caso di cessazione del rapporto lavorativo.
Relativamente agli obblighi temporali ed alle sanzioni pecuniarie relativamente alle comunicazioni da effettuare ai Centri per l’Impiego ed all’Inail, la disciplina è la stessa dei lavoratori ordinari.
Ma le sanzioni più dure, ovviamente, si hanno in caso di sfruttamento: il datore di lavoro che occupa manodopera straniera clandestina (anche quella con permesso di soggiorno scaduto), infatti, è punito con l’arresto da 3 mesi a 12 mesi e con l’ammenda pari a € 5000 per ogni lavorator impiegato.

Le sanzioni per la non corretta gestione dei libri obbligatori sono state inasprite (quintuplicate) con la legge n. 296/2006, art. 1, comma 1178 (legge finanziaria 2007) e successivamente rimodulate dalla lettera circolare prot. 4024 del 29/03/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; si possono suddividere, anche in funzione dell’illecito commesso, in: 

Illecito Ipotesi Sanzione Amministrativa 

  1. Omessa esibizione libri obbligatori Quando non sia possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati Da € 4.000 a € 12.000
  2. Rimozione dei libri obbligatori Quando sia comunque possibile verificare, attraverso altra documentazione presente sul luogo di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati Da € 125 a € 770 (soggetti assicurati Inail) ovvero da € 25 a € 150 (soggetti non assicurati Inail)
  3. Omessa istituzione dei libri obbligatori Ipotesi in cui il datore di lavoro sia del tutto sprovvisto di tali documenti, ovvero – pur in possesso – gli stessi non siano mai stati vidimati, ovvero non risultino dichiarati conformi all’originale Da € 4.000 a € 12.000
  4. Tardiva vidimazione libri obbligatori Ipotesi in cui il personale ispettivo accerti che il libro è stato vidimato dopo essere stato messo in uso (la data di vidimazione è posteriore rispetto alla data di assunzione del primo lavoratore iscritto Da € 125 a € 770 (soggetti assicurati Inail) ovvero da € 25 a € 150 (soggetti non assicurati Inail)
  5. Omessa o infedele compilazione o irregolare tenuta dei libri obbligatori Ipotesi in cui il personale ispettivo constati registrazioni inesatte sui libri ovvero difformità tra le registrazioni effettuate sull’originale dei libri e le copie eventualmente presenti sul luogo di lavoro Da € 125 a € 770 (soggetti assicurati Inail) ovvero da € 25 a € 150 (soggetti non assicurati Inail)