Di recente la Cassazione Penale ha emesso un’importante Sentenza che afferma che viene integrato il reato di sfruttamento del lavoro, di cui all’art. 603-bis c.p., nel caso in cui i dipendenti formalmente assunti con contratto part-time (e come tali retribuiti e con ferire maturate in tal senso) vengano costretti a lavorare a tempo pieno, visto che il datore di lavoro mette in essere azioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno del personale. Tuttavia, la norma penale in epigrafe incrimina non solo l’assunzione in sé, ma anche la condotta, protratta nel tempo, consistente nella utilizzazione o impiego di fatto del lavoratore.Nel caso in esame si evidenza come tutti i lavoratori oggetto del contendere, dalla loro assunzione, fossero stati resi edotti della circostanza per cui avrebbero dovuto lavorare per un numero di ore superiore a quello previsto nella contrattazione collettiva; dal giugno 2018 i dipendenti subirono una modifica unilaterale del contratto di lavoro, passando da un contratto subordinato “full- time” ad uno “part-time”. Tuttavia, nonostante la modifica del contratto, i dipendenti continuarono a lavorare per un numero di ore corrispondenti al contratto a tempo pieno, percependo la retribuzione prevista dal C.C.N.L. relativa ai contratti part-time. Inoltre si è accertato che i lavoratori non usufruivano delle ferie, della riduzione dell’orario di lavoro, dei giorni di assenza e dei permessi previsti dalla contrattazione collettiva, lavorando sostanzialmente tutti i giorni, per un numero di ore pari a 48 ore settimanali in alta stagione. La recente sentenza ha argomentato che il reato si perfeziona attraverso modalità alternative che riguardano non solo l’assunzione ma anche l’utilizzazione o l’impiego di manodopera.Non è esatto, pertanto, sostenere che, ai fini della individuazione del momento perfezionativo del reato, debba aversi riguardo al solo dato primigenio dell’insorgenza del rapporto di lavoro. Si tratta, dunque, di un reato istantaneo con effetti permanenti il cui perfezionamento si realizza anche attraverso l’impiego o l’utilizzazione della manodopera in condizioni di sfruttamento e con approfittamento dello stato di bisogno. La lesione del bene giuridico protetto dalla norma permane finché perdura la condizione di sfruttamento e approfittamento; pertanto, a far data dal 4 novembre 2016 il datore di lavoro che assume, impieghi o utilizzi manodopera nella ricorrenza dei presupposti di scritti nel comma 1, n. 2, della citata norma, deve rispondere del reato di sfruttamento di manodopera.