Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro, nell’ipotesi che venga contestata la legittimità del trasferimento, deve dimostrare in giudizio le reali cause tecniche, organizzative e produttive che giustificano un tale provvedimento, infatti in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento(Cass. n. 807/2017; conf. Cass. n. 11984/2010, già richiamata in sentenza).
Diritto del lavoro – Cassazione: legittimo il licenziamento ingiustificato dopo il trasferimento
Ordinanza n. 22100 del 4 settembre 2019 della Corte di Cassazione Sez. Lavoro Civile - Studio legale WWW.MOLEGALE.IT
Avv. Maria Vittoria Morselli
di Pistoia PT, Italia
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Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro, nell’ipotesi che venga contestata la legittimità del trasferimento, deve dimostrare in giudizio le reali cause tecniche, organizzative e produttive che giustificano un tale provvedimento, infatti in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l’indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l’obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l’onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento(Cass. n. 807/2017; conf. Cass. n. 11984/2010, già richiamata in sentenza).
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