In base all’art. 2, comma 1, D.L. n.463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spese pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, debbono essere obbligatoriamente versate nei modi e tempi di legge dal datore di lavoro.

Detto disposto, si badi bene, trova applicazione anche per i c.d. lavoratori a progetto (già collaboratori continuativi e coordinati).

Secondo il comma 1 bis del citato disposto,  l’ omesso versamento dei contributi è sanzionato penalmente con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni (ora l’importo, ovviamente, è da intendersi in euro). Prosegue poi il comma in esame prevedendo una condizione di non punibilità laddove il datore di lavoro provvede al versamento di quanto dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dall’avvenuta notifica dell’accertamento della violazione.

Affinchè quindi possa configurarsi la fattispecie punitiva in questione, è necessario, anche per fini garantistici, una preventiva contestazione e/o attività accertativa.

Autorità deputate al detto accertamento sono, ad esempio, il personale ispettivo operante presso le varie Direzioni Provinciali del Lavoro – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nel caso in cui venga acclarata la violazione contributiva in esame, il personale addetto, sempreché non ricorra l’ipotesi di non punibilità di cui sopra, formalizza la denuncia di reato, trasmettendola senza ritardo alle Autorità competenti.

A questo punto, è interessante sapere cosa succede se, una volta ricevuto l’avviso di pagamento da parte dell’Inps ovvero la relativa cartella di pagamento inerente i contributi non versati, il datore di lavoro obbligato chiede ed ottiene la rateizzazione dell’importo dovuto .

Di norma l’accordo raggiunto circa il rientro rateale delle somme dovute non estingue il reato; dovendosi subordinare tale effetto soltanto all’integrale pagamento del dovuto.

A mente dell’art. 1, co 230 L. 662/1996, infatti, soltanto la regolarizzazione estingue i reati, le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi.

Del resto anche il Tribunale di Cassino con Sent. 08.01.2009 conferma che: “…la disposizione citata (ndr art. 1 co 230, L. 662/96), quindi, tra l’altro, consente la rateizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro all’Inps, fa conseguire l’estinzione del reato all’effettivo versamento di tutte le somme dovute dal datore di lavoro ammesso al condono previdenziale, da eseguirsi nei termini all’uopo concessi dell’Ente (così Cass. Sez. III, sent. n. 12995 del 8.03.05)…” .