VACCINO COVID – GREEN PASS RAFFORZATO E CONSENSO INFORMATO . La legge 219/17 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” , intendendo applicare le disposizioni di cui agli artt.  2, 13 e 32 della Costituzione e art. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della convenzione di Oviedo, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e recita che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.  La medesima normativa valorizza e promuove il punto di incontro tra l’autodeterminazione del paziente e la responsabilità del Medico , perseguendo il fine  che la persona deve essere informata in modo completo, aggiornato ed anche comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché, riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.   In questa logica di sistema il Ministero della Salute nell’affrontare la questione vaccinazione antiCOVID19 ha elaborato due versioni del modulo di consenso per l’impiego del vaccino Pzifer-Biontech COVID-19, la prima datata 24.12.2020, la seconda 13.01.2021, che presentavano criticità in quanto seguendo le indicazioni del modulo di consenso ministeriale, lo stesso potrebbe essere firmato da due professionisti sanitari non medici. Quindi , un primo vizio  sostanziale deriverebbe dalla mancata firma da parte del medico , poiché il consenso del paziente  non presenterebbe le qualità richieste dalla legge 219/17 ,in quanto, per essere riconosciuto giuridicamente valido, deve essere controfirmato da un Medico, l’unico in grado di  specifiche competenze nella prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione che, come previsto dall’articolo 13 del codice di deontologia medica, rappresentano una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico.  L’articolo Art. 35, sempre del codice di deontologia medica, recita che “L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato. Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica”.  Con  decreto il Governo  ha fissato al 15 dicembre la data a partire dalla quale scatta l’obbligo di vaccino per il personale amministrativo, gli insegnanti e il personale scolastico, i militari, le forze di polizia e chi opera nel soccorso pubblico. Inoltre dallo stesso giorno per tutto il personale sanitario vigerà l’obbligo della terza dose. Quanto alla sanzione prevista, "l'accertato inadempimento" determinerà l'immediata sospensione, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causerà lo stop allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell'avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo. Ora, come si interpretano le norme in tema di consenso informato con quelle dell’obbligo vaccinale per alcune categorie ? La legge n. 210 del 1992 riconosce indennizzi in favore dei soggetti che riportano danni irreversibili cagionati da vaccinazioni obbligatorie, e la Corte costituzionale ha più volte affermato che la sua applicazione deve estendersi anche a quelle vaccinazioni riconoscibili come raccomandate". Il Codacons ritiene che "l'imposizione della sottoscrizione di un esonero di responsabilità per eventuali danni cagionati dal vaccino anti-Covid è del tutto contraria alla disciplina prevista dalla legge nonché ai diritti costituzionalmente garantiti al singolo quali, in primo luogo, il diritto alla salute. Ne consegue, pertanto, che il modulo di cui si richiede la sottoscrizione per poter accedere alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è da ritenersi contrario ai principi del nostro ordinamento e, quindi, nullo, nella parte in cui prevede un esonero di responsabilità in favore dell'azienda produttrice e del personale sanitario per eventuali reazioni avverse, danni a lunga distanza ovvero inefficacia della vaccinazione". Va anche rimarcato che la Corte costituzionale si è pronunciata più volte sulla materia, a partire dalla sentenza n. 258/1994 per giungere appunto alla n. 5/2018, delineando i presupposti affinché l’obbligo vaccinale possa ritenersi compatibile con i principi dell’art. 32 della Costituzione. In particolare, la Corte costituzionale ha stabilito che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione”: a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”); c) se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)”.   Per la Corte, i principi costituzionali subordinano la legittimità dell’obbligo vaccinale all’imprescindibilità di un “corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite”. Lo stato può imporre, ricorrendone i presupposti e le condizioni, sacrifici al godimento da parte del singolo del diritto di autodeterminarsi in ordine alle scelte che investono la propria salute, al fine di perseguire quegli interessi superindividuali che – senza tale compressione dei diritti individuali – verrebbero messi in pericolo. La facoltà dello stato di imporre limitazioni siffatte trova fondamento, innanzitutto, nel principio solidaristico enunciato dall’articolo 2 Costituzione (“doveri di solidarietà politica, economica e sociale”). Ne deriva che  il diritto di autodeterminazione del singolo deve risultare recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela della salute nel contesto della grave epidemia in atto; tale interesse pubblico deve costituire l’oggetto primario delle valutazioni e delle scelte del legislatore, nella prospettiva del massimo contenimento del rischio, ma a questo principio ne deriva l’altro che SE ESISTE OBBLIGO VACCINALE PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI E QUINDI GLI STESSI ,SALVO LA SOSPENSIONE DAL PROPRIO IMPIEGO E LAVORO, NON POSSONO ESPLETARE LE LORO MANSIONI SENZA TALE VACCINO, E’ EVIDENTE CHE IL CONSENSO INFORMATO RICHIESTO E’ NULLO ,PERCHE’ IMPRODUTTIVO DI EFFETTI RISPETTO ALLA NORMATIVA OBBLIGATORIA . SI RITIENE,QUINDI, CHE TUTTI COLORO CHE HANNO SUBITO L’OBBLIGO DEL VACCINO IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA IMPERATIVA, NON DEBBANO SOTTOSCRIVERE IL CONSENSO INFORMATO  E POTRANNO AGIRE IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE 210 \92 PER GLI INDENNIZZI IN CASO DI DANNI PERMANENTI . 
Caserta 27\11\2021                            avv.to Michele Marra