Il decreto Ristori (Dl 137/2020) ha esteso la scadenza del divieto di licenziamento al 31 gennaio 2021 e il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, nella videoconferenza del 30 ottobre scorso ha annunciato che la prossima legge di bilancio prorogherà il vincolo fino alla fine di marzo 2021.

Ai sensi dell’articolo 12, co 9 e 10 del citato decreto Ristori, fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio  delle  procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e restano  sospese   le    procedure    pendenti    avviate successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  già  impiegato nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Fino al 31 gennaio 2020 resta,  altresì, preclusa al  datore  di  lavoro, indipendentemente  dal  numero  dei dipendenti, la facoltà di recedere dal  contratto  per  giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese  le  procedure  in  corso  di  cui all'articolo 7 della medesima legge.
La violazione di tali divieti, comporta inevitabilmente la nullità del licenziamento per violazione di legge.
Con il decreto Ristori viene quindi riproposta (come già avvenuto con il Dl 18/2020 e con il Dl 34/2020) una data certa prima della quale non è possibile procedere al licenziamento  superando quindi quella costruzione articolata e complessa che, dal mese di agosto, subordinava la possibilità di interrompere il rapporto per ragioni economiche al preventivo totale utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza da Covid19 o dell’esonero dai contributi previdenziali previsto dal medesimo decreto.
La problematica del divieto dei licenziamenti non sembra comunque destinata a concludersi il 31 gennaio 2021 avendo il Governo già preannunciato un ulteriore slittamento fino a marzo 2021.
Rimane attuale e consentita la possibilità di interrompere il rapporto per motivi disciplinari e per superamento del periodo di comporto nonché nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in liquidazione della  Società  senza  continuazione,  anche  parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attività  che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile,  o  nelle  ipotesi  di accordo  collettivo   aziendale   stipulato   dalle   organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello  nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di  lavoro,  limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo