Ai sensi dell’articolo 12, co 9 e 10 del citato decreto Ristori, fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Fino al 31 gennaio 2020 resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
La violazione di tali divieti, comporta inevitabilmente la nullità del licenziamento per violazione di legge.
Con il decreto Ristori viene quindi riproposta (come già avvenuto con il Dl 18/2020 e con il Dl 34/2020) una data certa prima della quale non è possibile procedere al licenziamento superando quindi quella costruzione articolata e complessa che, dal mese di agosto, subordinava la possibilità di interrompere il rapporto per ragioni economiche al preventivo totale utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza da Covid19 o dell’esonero dai contributi previdenziali previsto dal medesimo decreto.
La problematica del divieto dei licenziamenti non sembra comunque destinata a concludersi il 31 gennaio 2021 avendo il Governo già preannunciato un ulteriore slittamento fino a marzo 2021.
Rimane attuale e consentita la possibilità di interrompere il rapporto per motivi disciplinari e per superamento del periodo di comporto nonché nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della Società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo