LA CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO PROPOSTO DA G.F. rappr.to e difeso dall’avv.to Michele Marra  avente ad oggetto la maggiorazione di cui all’art 9 del ccnl del 20\9\2001 . Con Ordinanza pubblicata in data 25\1\2021 (ricorso numero  8714-2015 ) proposto da G. F., rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MARRA,  contro AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO , la S.C. di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli ed ha rimesso le parti dinanzi alla stessa Corte per la definizione del giudizio nel merito . In particolare , la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto il ricorso, aveva respinto le domande proposte nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dai tre ricorrenti , i quali avevano agito in giudizio chiedendo la condanna dell'Azienda al pagamento della maggiorazione, prevista dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999, in favore del personale del comparto sanità chiamato a rendere la prestazione anche in giorni festivi infrasettimanali. La Corte territoriale ,premesso in fatto che l'orario di servizio degli appellati, tutti collaboratori professionali sanitari inquadrati nell'area D, era articolato in turni, e che l'Azienda aveva corrisposto l'indennità riconosciuta ai dipendenti turnisti dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 che, al comma 12, prevede un'ulteriore maggiorazione, pacificamente corrisposta ai ricorrenti, per i turni di servizio ricadenti in giorno festivo,aveva negato che oltre a tale indennità ,il personale dovesse percepire ulteriori importi . In partica aveva escluso che, a fronte di detta disciplina specificamente volta a regolare la prestazione dei turnisti, i dipendenti potessero invocare anche l'applicazione del richiamato art. 9 che, in caso di lavoro reso nei giorni festivi infrasettimanali, consente al dipendente di richiedere o il riposo compensativo o il compenso per il lavoro straordinario festivo.  La S.C. dopo aver qualificato ricorrente principale il sig.G.F.ha precisato che la censura riguardava , con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la  violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 260/1949, dell'art. 1 della legge n. 90/1954, dell'art. 9 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, dell'art. 44, comma 12, del CCNL 1.9.1995, degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; in quanto il ricorrente ha sostenuto  che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo, e, pertanto, l'indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001. Dopo aver ricostruito l’iter logico giuridico, la S.C. ha cosi’ stauito ...” all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità; 5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi ( art. 86, comma 13, secondo cui «Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di C 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ....la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo; 6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; 6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo; 6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni; riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo; 6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa; in via conclusiva il ricorso e’ stato accolto  la sentenza  cassata con rinvio alla Corte territoriale che dovra’procedere ad un  nuovo esame attenendosi al principio di diritto che, sulla base di quanto esposto nei punti che precedono, di seguito si enuncia: «l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo»; Quindi,per i tre dipendenti, il problema sara’ riproposto nel termine di riassunzione dinanzialla CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, ma sorge un quesito: CHE FINE FARANNO GLI ALTRI DIPENDENTI CHE HANNO OTTENUTO IL RIGETTO DELLA DOMANDA IN APPELLO ? GLI STESSI SE NON HANNO PROMOSSO RICORSO PER CASSAZIONE NON POTRANNO OTTENERE ALCUN IMPORTO ,PERCHE’ SI E’ DETERMINATO IL GIUDICATO ,QUINDI QUESTI ULTIMI DOVRANNO RESTITUIRE I SOLDI CHE HANNO PERCEPITO IN BASE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO SE MODIFICATA IN APPELLO .