E' evidente l'esplosione della pratica sportiva come fenomeno di massa e la crescente sensibilità della popolazione dello sport verso la ricerca della sicurezza e della riduzione del danno attraverso l'assicurazione del rischio.

Diversi sono, ad esempio, i protagonisti nella vita di un impianto sportivo e, quindi, ancora più complicata è la materia e le relative responsabilità: c'è chi lo ha progettato, chi lo ha realizzato, chi lo gestisce nella quotidianità e, poi, ci sono gli atleti, sia professionisti che dilettanti.

Vi sono in pratica tanti soggetti con differenti responsabilità da coordinare, affinchè, continuando l'esempio, i luoghi in cui si svolge l'attività sportiva siano sicuri e che la salute e la vita, nello specifico, degli atleti frequentanti detti luoghi non sia messa a repentaglio.

L'argomento della 'sicurezza' si apre verso ampie e distinte tematiche, tra le quali, sono meritevoli di riflessione: la ''tutela assicurativa e quella previdenziale dell'atleta''.

Come premesso l'atleta può essere un 'dilettante' oppure un 'professionista' a secondo che l'attività svolta sia principale o sussidiaria al lavoro, visto come sostentamento. Per gli atleti professionisti lo svolgimento dell'attività sportiva costituisce oggetto di un 'rapporto di lavoro'; i dilettanti invece vengono rappresentati come quelli che svolgono l'attività sportiva per divertimento o svago, senza alcuna finalità di lucro, senza obblighi contrattuali e senza retribuzione.

Di fatto, però, gli sportivi non professionisti ricevono rimborsi spese e premi che li avvicinano, nella pratica, al compenso economico dei professionisti, sebbene senza le stesse previsioni normative, in grado di infondere certezze giuridiche.

La differenza tra dilettante e professionista è contenuta nella legge sul professionismo sportivo (n. 91 del 23.3.1981).

L'atleta professionista, in linea di massima, gode di diritti certi, quali: la forma scritta ad substantiam del contratto con obbligo di deposito presso la Federazione Sportiva Nazionale; la tutela sanitaria con istituzione ed aggiornamento di una scheda sanitaria; la previsone della stipulazione di una polizza assicurativa, obbligatoria per la Società, in favore dell'atleta contro il rischio di morte, infortuni e la vecchiaia.

Col deposito del 'contratto sportivo' viene consentito, in generale, un maggior controllo sulle reali possibilità della Società sportiva, che ha assunto l'atleta professionista, di far fede agli impegni presi.

Per l'atleta professionista è sicura anche l'applicabilità del D.lgs n. 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'atleta dilettante, a confronto, è collocato giuridicamente nella confusione e perplessità.

Comunque sia, quanto alla sicurezza intesa come protezione della salute dell'atleta, è incontestabile che gli sportivi dilettanti abbiano almeno il diritto di praticare l'attività sportiva 'in salute', alla stregua dei colleghi professionisti dello sport, visto che il bene salute è, in ogni caso, da difendere. Non a caso la tutela della salute come diritto dell'individuo ed interesse della collettività (art. 32 Cost.) trova primario riconoscimento anche nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nel quale la promozione della salute di coloro che praticano attività sportiva costituisce principio ispiratore. Si impongono, per la tutela della salute della persona, che può essere anche un atleta, le norme di diritto appartenenti all'ordinamento statale.

Vi è da ricordare che per le attività sportive poste in essere da soggetti 'non riconosciuti' ai fini sportivi dal CONI ed alle quali partecipano dei 'non tesserati' alle Federazioni, non vi è l'obbligo normativo dell'acquisizione preventiva della certificazione medica. Vi è, inoltre, da ricordare che la 'scheda sanitaria' è istituita, aggiornata e custodita a cura della Società sportiva, (con deposito del duplicato presso la Federazione Sportiva Nazionale), soltanto in favore degli atleti professionisti, sussistendo a riguardo una previsione normativa (art. 7 legge n. 91/1981).

E' di rilevante apertura, in ordine alla salute dell'atleta dilettante, la 'sentenza n. 15394 del 13 Luglio 2001' della Suprema Corte, che ha statuito che anche per i 'tornei sportivi agonistici dei dilettanti', coccorre controllare lo stato fisico degli sportivi e che, quindi, gli Enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti attraverso la prevenzione di eventi che possono essere pregiudizievoli alla loro integrità psicofisica.

Attualmente, quanto nello specifico alla 'materia assicurativa' , è certo che sussiste l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la 'responsabilità civile da infortunio', da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, o delle Discipline Sportive Associative, o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, nell'interesse degli atleti dilettanti 'tesserati', in caso di morte o di invalidità permanente dello sportivo.

Il settore sportivo dilettantistico aveva ricevuto nuove regole con la legge n. 289 del 27/12/2002: l'art. 51 comma 2 bis ivi contenuto, aveva esteso agli sportivi dilettanti, esclusivamente 'tesserati' in qualità di atleti (ma anche dirigenti e tecnici), l'assicurazione obbligatoria per i casi di gravi infortuni di cui sopra. Tale norma è rimasta inoperativa per alcuni anni. Col Decreto Ministeriale del 16/04/2008 pubblicato sulla G.U. n. 152 del 01/07/08, è stato colmato il vuoto legislativo, così rendendosi operativa a tutti gli effetti l'obbligatorietà assicurativa per lo sportivo dilettante.

La coperatura assicurativa, però, non si applica agli atleti dilettanti non tesserati; essa non riguarda alcun sistema di previdenza, ma esclusivamente un'assicurazione infortunistica per morte ed invalidità pemanenente; quindi, rimangono escluse dall'obbligo assicurativo le coperture per gli infortuni meno gravi, ma decisamente più frequenti tra gli atleti dilettanti e va da sé che si impone, sempre di più, la necessità di stipulare, in aggiunta, anche le assicurazioni private.

Quanto, invece, alla 'materia previdenziale', è certo che soltanto i professionisti (con esclusione perciò dei non professionisti e, comunque, degli sportivi che sono fuori dall'ambito dell'operatività degli artt. 2 e 9 della legge 91/81: ad esempio, gli sportivi che esercitano l'attività sportiva nell'ambito di una disciplina non regolamentata dal CONI), rientrano nell'ambito di tutela previdenziale erogata dall'Enpals.

Infatti, gli atleti dilettanti non sono soggetti all'obbligo contributivo (v. la Circolare Enpals n. 13 del 07/08/2008).

Per chiarire: gli emolumenti ed i rimborsi spese, qualificati fiscalmente ''redditi diversi'', tra i quali rientrano i compensi agli sportivi dilettanti, non possono essere assoggettati agli obblighi contributivi di alcun genere, in quanto tale obbligo grava solo sui redditi derivanti da attività di lavoro in senso stretto.

Ad esempio, i calciatori che svolgono attività sportiva per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) sono esclusi da ogni tutela pensionistica, in quanto il rapporto che lega il calciatore dilettante ad una Società associata alla LND non può, in linea di principio, essere qualificato come rapporto lavorativo, né subordinato o parasubordianto e né autonomo (art. 29 F.I.G.C. e 94 ter N.O.I.F.), quale presupposto per potere far sorgere un rapporto giuridico previdenziale.

Ricordando una recente proposta di legge, valutata positivamente dalla Camera, si assisterebbe ad una vera rivoluzione nello sport, cambiando radicalmente la posizione sociale dei dilettanti a livello Europeo, se venissero loro riconosciuti il diritto al riscatto, ai fini previdenziali, ma anche il diritto all'indennità di maternità.

In conclusione, a parte qualche rilevante sforzo normativo, vi è ancora un chiaro discrimine tra dilettantismo e professionismo sportivo che si auspica riparabile, con l'obiettivo di difendere la fascia più debole degli sportivi: a tal fine sarebbe ragionevolmente opportuno che venissero valutate le posizioni degli atleti, caso per caso, considerando almeno la prestazione sportiva del dilettante, effettuata in modo continuativo ed oneroso, alla stregua del professionista.