Le attività lavorative rischiose
Le attività comprese nel rischio assicurativo si sono accresciute con l’evolversi dei processi lavorativi e la introduzione, nel mondo del lavoro di tecnologie sempre più avanzate ed invasive. La legge, nell’individuare le attività rischiose, le suddivide in due grandi categorie.

Attività svolte mediante l'uso di macchine
L’obbligo assicurativo è previsto per tutte le attività che comportano l’uso di macchine, apparecchi e impianti a pressione, elettrici e termici ovvero che siano svolte in laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti, comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

Attività ritenute comunque rischiose
Si tratta di attività lavorative, dalla legge e per le quali è obbligatoria l’assicurazione Inail, che pur non prevedendo l’uso di macchine, apparecchi o impianti, esprimono per loro natura un elevato grado di pericolosità:

Lavori edili e stradali: opere di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, compresi i lavori di annaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi, diserbo;
Installazione e manutenzione di macchine e impianti;
Installazione di macchine ed inpianti;
Bonifica e miglioramento fondiario;
Sistemazione di frane, corsi d’acqua, ecc.;
Lavori di scavo: opere eseguite a cielo aperto o in sotterraneo o con l’uso di mine;
Lavori per ferrovie, tramvie e funivie: costruzione, manutenzione e riparazione;
Distribuzione gas, acqua ed elettricità, servizio telefonico e radiotele visivo;
Trasporto terrestre con uso di mezzi meccanici o animali;
Magazzini di deposito: lavori connessi al loro esercizio;
Rimessaggio e custodia: veicoli terrestri, nautici o aerei;
Lavori di carico e scarico
Attività di navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea;
Lavori connessi alla pesca esercitata con navi o con galleggianti;
Lavori di produzione, trattamento, impiego e trasporto di sostanze esplosive, infiammabili, tossiche, caustiche e radioattive;
Taglio, riduzione, trasporto e getto di piante;
Attività svolte in stabilimentì metallurgici, compresi quelli meccanici e le fonderie;
Lavori per la concia delle pelli, e svolti in vetrerie e fabbriche di ceramiche;
Lavori nelle miniere, cave, torbiere, compreso il trattamento delle materie estratte, anche se effettuato in luogo di deposito;
Lavori inerenti alla produzione di cemento, calce, gesso e laterizi; — costruzione, demolizione, riparazione e recupero di navi e natanti;
Lavorazioni connesse all’attività di pubblici macelli e macelleria;
Estinzione incendi, escluso il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Attività relative al servizio di salvataggio;
Servizio di vigilanza privata;
Lavori inerenti il servizio di nettezza urbana;
Allevamento, riproduzione e custodia di animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;
Allestimento, prova ed esecuzione di pubblici spettacoli o esercizio di parchi di divertimento, con esclusione delle persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali;
Esercitazioni tecnico-pratiche di lavoro svolte nelle scuole e nei corsi di qualificazione e addestramento professionale;
L’obbligo dell’assicurazione all’Inail si estende ai casi che discendono da sentenze della Corte di Cassazione:

addetti alle macchine elettrocontabili, ai centri meccanografici, ai videoterminali;
addetti ai registratori di cassa, addetti alle affrancatrici postali;
lavoratori che usano abitualmente mezzi meccanici;
analisti e chimici di zuccherificio;
portieri di edifici addetti all’uso di impianti elettrici (incluso citofono ed ascensore);
commessi e capi reparto di grandi magazzini;
addetti alle telescriventi e addetti ai nastri trasporto bagagli negli aeroporti;
centralinisti telefonici.