In tema di sicurezza sul lavoro, la Cassazione, con la sentenza del 21 ottobre 2014, n. 43846,  ha affermato la necessità di verificare (ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro) se la condotta del lavoratore, che sia incorso in un infortunio, sia o meno coerente con le mansioni assegnategli.
Tale verifica deve risultare chiaramente dalla motivazione della sentenza, a pena di nullità della stessa. 
La Cassazione, nel caso esaminato, ha infatti annullato con rinvio la sentenza che aveva condannato il sindaco per un infortunio occorso ad uno stradino comunale pur senza aver verificato specificamente le mansioni assegnate al lavoratore. La colpa attribuita al sindaco sarebbe stata quella di non aver formato adeguatamente il lavoratore in materia di sicurezza e misure di prevenzione.
Con l'occasione, la Cassazione ribadisce che la responsabilità datoriale per gli infortuni occorsi al lavoratore deve essere esclusa qualora il lavoratore abbia tenuto una condotta qualificabile come abnorme.
In particolare, la condotta del lavoratore è da considerarsi "abnorme" quando:
  • rappresenta un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite;
  • oppure quando, pur essendo connessa allo svolgimento delle mansioni lavorative, è comunque consistita in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro.