Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Oporto e Lisbona)
La risoluzione del Consiglio dei Ministri portoghese n. 10-A/2020 prevede quattro misure straordinarie di sostegno immediato ai lavoratori ed alle imprese:
  • Supporto straordinario per il mantenimento di contratti di lavoro in aziende in situazione di crisi aziendale, con o senza corsi formativi;
  • Creazione di un piano formativo straordinario;
  • Esenzione temporanea dal pagamento dei contributi di previdenza sociale, a carico del datore di lavoro;
  • Incentivo finanziario straordinario a supporto della normalizzazione dell'attività aziendale.
Posteriormente, l'ordinanza n. 71-A/2020 del 15 marzo ha creato una misura straordinaria e proceduralmente più agile, al fine di garantire che, decorra un corto spazio di tempo tra la domanda di richiesta di sostegno del datore di lavoro e la concessione dello stesso, in modo da prevenire il rischio immediato di disoccupazione.
Il decreto legge n. 10-G/2020, del 26 marzo, revocando l’ordinanza n. 71-A / 2020, del 15 marzo (art. 19/1) ha allargato le misure previste da detta ordinanza n. 71-A/2020, del 15 marzo stabilendo un regime semplificato di riduzione temporanea del normale periodo di lavoro o la sospensione del contratto di lavoro (Cassaintegrazione o Lay-off) con pagamento parziale dello stipendio al dipendente, il quale è anche compartecipato dall’ente previdenziale portoghese. Questo regime di cassa integrazione era già previsto in modo più articolato dagli art. 298 e seguenti Codice del lavoro (Lay-off normale), il decreto-legge n. 10-G/2020 stabilisce misure eccezionali e temporanee per rispondere alla pandemia di COVID-19, definendo un regime semplificato e alcuni sussidi straordinari.
Per poter avere accesso alle misure di sostegno della Cassa Integrazione è necessario che l’azienda si trovi in una situazione di “Crisi Aziendale”
Nell'art. 3 del DL 10-G, del 26 marzo, sono tipificate 3 situazioni di crisi aziendale:
a) La chiusura totale o parziale dell’azienda o dello stabilimento, derivante dall'obbligo governativo di chiusura di strutture e stabilimenti, prevista dal decreto n. 2-A/2020, del 20 marzo, o mediante altra decisione legislativa o amministrativa, secondo i termini di cui alla Decreto legge n. 10-A/2020, del 13 marzo, nella sua attuale formulazione, o ai sensi della legge base della protezione civile, approvata dalla legge n. 27/2006, del 3 luglio, nella sua attuale formulazione, nonché la Legge base sanitaria, approvata dalla legge n. 95/2019, del 4 settembre, relativa agli stabilimenti o aziende effettivamente chiuse la quale includa i lavoratori direttamente interessati;
b) Tramite dichiarazione del datore di lavoro, unitamente a una certificazione del commercialista attestando che la società:
i. L'interruzione totale o parziale dell'attività della società o dello stabilimento risultante dall'interruzione delle catene di approvvigionamento globali o dalla sospensione o annullamento di ordini, che può essere documentata conformemente al paragrafo 3, lettera c);
ii. Il brusco ed accentuato calo di almeno il 40% della fatturazione nel periodo di trenta giorni prima della presentazione della domanda presso i competenti servizi previdenziali, con riferimento alla media mensile dei due mesi precedenti a quel periodo, o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente o, per coloro che hanno iniziato l'attività da meno di 12 mesi, alla media di quel periodo.
Al fine di velocizzare la concessione della misura la stessa è immediatamente concessa  a richiesta dell’azienda, tuttavia il secondo comma dell’articolo 3º sottolinea che gli enti che beneficiano di questo sostegno possono essere soggetti a controllo a posteriori, da parte degli enti pubblici competenti, dovendo in quella sede essere in gradi di dimostrare e provare i fatti su cui si è basata la domanda iniziale ed i rispettivi rinnovi (i fatti e le prove devono rientrare nell’ambito dei 3 casi tipificati di crisi aziendale). Tale prova è fornita mediante prova documentale che il paragrafo 3 dell’art. 3 del decreto, tipifica in:
a. Bilancio contabile riferito al mese di riferimento nonché al corrispondente mese o mesi precedenti, ove applicabile;
b. Dichiarazione IVA riferita al mese dell’applicazione della misura di sostegno nonché ai due mesi immediatamente precedenti, cosi come la dichiarazione IVA relativa all'ultimo trimestre del 2019 e al primo trimestre del 2020, conforme il richiedente si trovi nel regime IVA mensile o trimestrale, i quali dovranno evidenziare l'intermittenza o l'interruzione delle catene di approvvigionamento o la sospensione o la cancellazione degli ordini;
c. Ai fini della seconda parte della lettera i) del paragrafo 1, lettera b), del primo paragrafo, i documenti atti a dimostrare l'annullamento di ordini o riserve, i quali hanno comportato la riduzione dell'attività dell’azienda o dell'unità interessata di oltre il 40% della loro capacità di produzione o occupazione, nel mese successivo alla richiesta di sostegno;
d. Eventuali ulteriori elementi di supporto che potranno essere stabiliti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 4 stabilisce le misure di sostegno al datore di lavoro:
a. Supporto straordinario al mantenimento dei posti di lavoro, con o senza corsi formativi, tramite riduzione temporanea del normale periodo di lavoro o sospensione del contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 298 e seguenti del Codice del lavoro; (Cassa Integrazione)
b. Piano formativo straordinario;
c. Incentivo finanziario straordinario a supporto della normalizzazione dell'attività dell'azienda;
d. Esenzione temporanea dal pagamento dei contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro.
2 - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della lettera a) del paragrafo precedente (ovvero, cassa integrazione semplificata), il datore di lavoro deve:
- comunicare per iscritto la rispettiva decisione ai lavoratori, indicandone la durata prevedibile, sentite le delegazioni sindacali e le commissioni dei lavoratori, quando esistenti;
- invio elettronico della domanda di concessione della misura al servizio previdenziale competente (http://www.seg-social.pt/documents/10152/16889112/RC_3056.pdf/61b7f4b0-bf25-4913-a063-e510800a0141 con rispettivo allegato), il quale dovrà essere accompagnato da:
i. dichiarazione del datore di lavoro contenente una descrizione sintetica della situazione di crisi economica che riguarda l’azienda e, nei casi previsti al comma 1, lettera b), dell'articolo 3;
ii. certificato del commercialista della società che conferma lo stato di crisi aziendale;
iii. nonché l'elenco nominativo dei lavoratori inclusi nelle misure di cassa interazione ed il rispettivo numero di previdenza sociale.
3 - Le misure di cui ai punti a) e d) del comma 1 hanno la durata iniziale di un mese, con possibilità di proroga mensile fino a un massimo di tre mesi. Quindi, il regime di cassa integrazione semplificato ha la durata inziale di un mese, estendibile fino ad un massimo di 3 mesi.
L’art. 6º regola la misura straordinaria di riduzione dell’orario o sospensione del contratto di lavoro in situazioni di crisi aziendale, a condizione che siano garantiti tutti i diritti, e doveri e garanzie delle parti nei termini previsti dal Codice del lavoro.
Il compenso retributivo a cui ha diritto il lavoratore in cassa integrazione (lay-off) é pagato dal datore di lavoro, essendo dell’importo minimo pari a due terzi della retribuzione normale lorda del lavoratore, avendo tuttavia come minimo la retribuzione mensile minima garantita (635,00€) e come  massimo tre volte la retribuzione mensile minima garantita (1.905,00€).
Durante il periodo di applicazione della cassa integrazione, la società ha diritto ad un contributo finanziario ai fini del pagamento del compenso di cui al paragrafo precedente, pari al 70% dello stesso da parte dell’ente previdenziale, essendo il rimanente 30% a carico del datore di lavoro (ovvero: dei 2/3 del salario lordo pagato al dipendente in cassa integrazione, 30% è a carico del datore di lavoro ed il rimanente 70% a carico dell’ente previdenziale portoghese).
ESEMPIO: Normalmente un dipendete riceve lo stipendio lordo di 1.000,00€. Caso entri in cassa integrazione il salario lordo sarà ridotto ai 2/3 (666,66€) pagato integralmente dal datore di lavoro, il quale avrà diritto ad un rimborso pari a 70% da parte dell’ente previdenziale, ovvero 466,62€ essendo effettivamente a suo carico il rimanente 30% pari a 199,98€.
Oltre alle misure di sostegno al pagamento del salario dei dipendenti, ai sensi dell'art. 10 i datori di lavoro che beneficiano delle misure previste dal decreto legge 10-G, del 26 marzo, hanno diritto ad un incentivo finanziario straordinario a sostegno della ripresa dell'attività della società, da pagare in una unica soluzione, concesso dall’ufficio collocamento portoghese - IEFP, IP, pari al Salario Minimo Garantito (RMMG - 635,00€) per ogni lavoratore.
Per accedere all'incentivo straordinario di ripresa lavorativa, il datore di lavoro deve presentare una domanda all'IEFP, I. P., accompagnata, dai documenti già precedentemente indicati per comprovare la situazione di crisi imprenditoriale di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 del decreto 10-G, del 26 marzo.
Con la concessione della Cassa Integrazione è prevista anche l’esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziale a carico del datore di lavoro (23,75%) per i lavoratori inclusi nella misura di sostegno e per i membri degli organi statutari, durante il loro periodo di validità della misura. (art. 11).
NOTA IMPORTANTE: Da riferire, che durante il periodo di applicazione delle misure di sostegno previste dal decreto legge 10-G, del 26 marzo, nonché nei successivi 60 giorni, il datore di lavoro beneficiario di tali misure non può recedere dai contratti di lavoro tramite licenziamento collettivo o licenziamento per estinzione del posto di lavoro, previsto dagli articoli 359 e 367 del codice del lavoro. (art. 13).
Si evidenzia che caso l’azienda non attinga i requisiti per l'accesso al regime di cassa integrazione semplificata nulla impedisce all’azienda di ricorrere al regime normale di cassa integrazione previsto dal Codice del Lavoro (art. 298 e ss del CT), nonché al regime previsto dal art. 309 della CT (riduzione remunerazione a causa della chiusura o diminuzione dell'attività).