Prestazioni occasionali La prestazione occasionale può essere resa da chiunque, mentre quella occasionale di tipo accessorio solo da determinati soggetti e per particolari lavori. Sono ammesse per periodi limitati non superiori a 30 gg. nell’anno per lo stesso committente purchè il compenso non superi i 5000 € complessivi. Nel caso di superamento dei limiti si applicano le norme relative ai lavoratori a progetto, se i prestatori occasionali ne hanno i requisiti, altrimenti la collaborazione sarà convertita in rapporto di lavoro ordinario. Prestazioni occasionali di tipo accessorio: - piccoli lavori domestici a carattere straordinario - insegnamento privato supplementare - piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione - realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, e culturali - collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato Le attività, anche se a favore di più beneficiari, possono impegnare il lavoratore per una durata complessiva non superiore a 30 gg. in un anno solare e con compensi non superiori a 3000 € (per singolo committente). Possono rendere prestazioni accessorie: disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari in regola. Il lavoro a domicilio L'art. 1 della L. 18 dicembre 1973, n. 877, modificato dalla L. 16 dicembre 1980, n. 858, definisce lavoratore a domicilio "chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi". Prima dell'emanazione della L. 858/1980, si discuteva, in dottrina ed in giurisprudenza, della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro a domicilio. Oggi il problema è superato nel senso che deve farsi ricorso ad una valutazione caso per caso, essendo prevista sia l'ipotesi di:
  • lavoro a domicilio autonomo, quando l'oggetto della prestazione è il risultato dell'attività che il lavoratore fornisce, avvalendosi di un'organizzazione propria ed assumendosi in proprio il rischio della stessa;
  • sia quella di lavoro a domicilio subordinato, quando l'oggetto della prestazione è costituito dalle energie lavorative che il dipendente mette a disposizione del datore ed esplica sotto la vigilanza e le direttive di questi.
Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa costituisce l’aspetto tipizzante del rapporto di lavoro a domicilio. L’art. 1, comma 3, della legge 877/73, infatti, sancisce che non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato, chiunque esegua lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l’uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura. Con riferimento alla disciplina del rapporto, si segnalano:
  • l'istituzione presso la direzione provinciale del lavoro di un apposito registro dei committenti, nel quale devono essere iscritti i datori che intendono assumere lavoratori a domicilio;
  • presso ciascun centro circoscrizionale per l’impiego è istituito uno speciale registro dei lavoratori a domicilio;
  • l’assunzione dei lavoratori a domicilio avviene con le modalità dell’assunzione diretta con richiesta nominativa;
  • la previsione di un libretto personale di controllo, di cui i prestatori devono essere muniti;
 
  • non è ammessa l’esecuzione di lavori pericolosi comportanti l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi comportanti l’impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari;
  • al lavoratore è fatto divieto di eseguire lavori per conto proprio o di terz in concorrenza con il datore di lavoro;
  • l'obbligo di retribuire il lavoratore sulla base delle tariffe di cottimo pieno, risultanti dai contratti collettivi della categoria;
  • l'applicazione delle norme vigenti in materia di tutela previdenziale e di assegni familiari, con l'esclusione dell'integrazione salariale;
  • nell’ambito di tale rapporto di lavoro, il datore è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della libertà morale.
Il lavoro domestico Il rapporto di lavoro domestico può essere definito come quel rapporto avente ad oggetto la prestazione dei servizi necessari al governo della casa ed ai bisogni personali e familiari del datore di lavoro da parte di terzi estranei, che assumono la posizione tipica di lavoratori subordinati. E ciò sia che si tratti di personale con qualifica specifica (istitutori, maggiordomi, bambinaie diplomate, ecc.), sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche (cameriere, cuochi, bambinaie comuni, ecc.). Al fine dello svolgimento della prestazione di lavoro domestico, non sempre è necessaria la coabitazione; tuttavia, essendo il lavoro prestato nella stessa sfera in cui si svolge la vita privata del datore, esso implica sempre l'elemento della convivenza, inteso in senso lato. Ciò spiega perché non è considerato lavoro domestico:
  • quello svolto a favore, non della comunità familiare, ma dell'attività professionale di uno dei suoi membri;
  • quello svolto fuori del luogo in cui si svolge la vita privata del datore: ad es., in alberghi, pensioni, ecc.
La disciplina del lavoro domestico è contenuta:
  • negli artt. 2240-2246, c.c.;
  • nella L. 2 aprile 1958, n. 339;
In particolare, la L. 339/1958 dispone che:
  • l'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di denunciare, entro 30 giorni dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente ufficio di collocamento;
  • il periodo di prova, regolarmente retribuito, non può essere superiore ad un mese per la categoria impiegatizia e ad 8 giorni consecutivi per la categoria operaia;
  • il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di una giornata intera, di regola coincidente con la domenica (o di due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica), ad un conveniente riposo durante il giorno ed a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno.
Ai lavoratori domestici sono poi stati estesi i diritti relativi:
  • alle ferie annuali, che in ogni caso non possono essere inferiori a 15 giorni;
  • al congedo matrimoniale;
  • alla tredicesima mensilità;
  • al preavviso;
  • al trattamento di fine rapporto.
Infine, va detto che deve essere considerato rapporto di lavoro domestico subordinato anche il rapporto c.d. di "ospitalità alla pari", se presenta i caratteri della collaborazione domestica.