Con Sentenza n. 145/2021 del 26/03/2021, il Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, si occupa della non sempre facile distinzione fra rapporti di lavoro subordinato e rapporti (para) subordinati che, spesso, nascondono veri e propri contratti di lavoro autonomo, ai fini di illeciti abbattimenti dei costi sostenuti dai datori.


Il ricorrente, ex dipendente, sosteneva che, a decorrere dal gennaio 2011, la società datrice di lavoro lo avesse incaricato di svolgere anche altre attività professionali, per loro natura incompatibili con l’inquadramento come lavoratore subordinato, ossia attività di Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza e Responsabile della Qualità, che si aggiungevano all’attività di lavoro subordinato che egli continuava comunque a svolgere.
In ottemperanza a tali incarichi di lavoro autonomo, aveva svolto le corrispondenti attività in diversi cantieri della società datrice di lavoro, senza percepire nulla oltre l’ordinaria retribuzione da lavoro dipendente.
Affermava che per tali attività libero professionali svolte in regime di parasubordinazione, avrebbe avuto diritto ad un ulteriore compenso, parametrato alle tariffe vigenti per tali attività di lavoro autonomo, e chiedeva che il Tribunale condannasse la società convenuta a corrispondergli i compensi come quantificati.


La datrice di lavoro contestava la fondatezza delle domande proposte, in particolare sostenendo che il ricorrente aveva sempre svolto le proprie attività lavorative in regime di subordinazione, rispettando un orario di lavoro imposto dal datore di lavoro, utilizzando gli strumenti del datore di lavoro, in assenza di qualunque responsabilità diretta e personale, in assenza di spese che rimanevano tutte a carico della società datrice di lavoro, e con uno stipendio fisso pagato con cadenza mensile. Inoltre, per le attività di progettazione svolta, il ricorrente aveva comunque percepito un superminimo che compensava tale impegno.


Il Tribunale rigetta il ricorso del lavoratore, osservando che per costante e conforme insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità di svolgimento”(Cass16038/2004).
Nel caso in specie, la prestazione lavorativa del ricorrente si è sempre svolta nelle forme del rapporto di lavoro subordinato, con sottoposizione al potere gerarchico del datore di lavoro, che si esprimeva nella imposizione di un orario di lavoro obbligatorio, e si evidenziava altresì nella esenzione delle spese di viaggio, nella fornitura degli strumenti di lavoro e nell’allestimento di una postazione di lavoro all’interno della stessa società datrice di lavoro, nonché infine nel superminimo attribuito quale compenso ulteriore per lo svolgimento di alcune attività particolarmente rilevati sui cantieri, in aggiunta alle ordinarie mansioni di addetto alla contabilità ed alla progettazione.