Il contratto di inserimento
Il legislatore ha voluto modificare l’impostazione dei vecchi contratti di formazione e lavoro introducendo tale formula contrattuale.

Il contratto di inserimento trova la sua disciplina nel D.lgs. n. 276\2003 (artt. 54-59). Altri riferimenti sono rinvenibili nell’ accordo interconfederale dell’11.2.04, nel decreto interministeriale del 22.10.04, nella circolare del Ministero del lavoro e dello Politiche sociali n. 21\04 nonché nella circolare INPS n. 51\2004

Trattasi di contratto diretto all’inserimento, ovvero al reinserimento, nel mercato del lavoro, sulla base di un determinato progetto individuale, delle seguenti categorie di persone:

soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 ed i 32 anni;
lavoratori con più di 50 anni privi di lavoro;
lavoratori che non lavorano da più di due anni e che vogliono riprendere l’attività;
donne che vivono in zone con alto indice di disoccupazione;
persone affette da handicap.
La durata del contratto non può essere inferiore ai 9 mesi, né superiore ai 18 mesi (36 mesi per i lavoratori affetti da handicap).

Per poter assumere i soggetti indicati nelle categorie suddette, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.

Condizione per l’assunzione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto di inserimento finalizzato all’acquisizione o all’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

Il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti e la categoria di inquadramento del lavoratore nel corso di esso non può essere inferiore, per più di 2 livelli, alla categoria spettante ai lavoratori addetti alle mansioni o funzioni corrispondenti a quelle per cui è finalizzato il progetto di reinserimento.

I lavoratori assunti con il contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti per l’applicazione di particolari istituti e normative.

Il contratto deve avere forma scritta, pena la sua nullità ed il lavoratore dovrà considerarsi assunto a tempo indeterminato.

Se il datore di lavoro commette gravi inadempienze nella realizzazione del progetto dovrà versare la quota dei contributi agevolati, maggiorata del 100%.