Con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 la Cassazione ha stabilito un importantissimo principio di diritto relativo alla data da cui far decorrere la prescrizione per i crediti da lavoro.
La prescrizione civile è l’istituto per cui un diritto non può più essere esercitato in conseguenza dell’inerzia del titolare. Per i crediti retributivi tale termine è di 5 anni.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26246 pubblicata il 6 settembre 2022, ricompone il contrasto giurisprudenziale che si era creato nella giurisprudenza di merito stabilendo che la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
La Riforma Fornero, che ha riformato la disciplina dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ed il successivo Jobs Act, hanno indirettamente modificato anche le regole che, sino a quel momento, regolavano la prescrizione dei crediti di lavoro.
Sul tema era precedentemente intervenuta la Corte di Cassazione che aveva di fatto introdotto la regola del differimento del decorso della prescrizione, facendola iniziare dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro, nelle ipotesi in cui il rapporto non era assistito da c.d. stabilità reale in caso di licenziamento illegittimo.
Quindi, per le aziende con più di 15 lavoratori la prescrizione decorreva, di mese in mese, durante lo svolgimento del rapporto, mentre, per le aziende con un massimo di 15 dipendenti, la prescrizione cominciava a decorrere dopo il licenziamento o le dimissioni. Per i primi, inoltre, era prevista la reintegra sul posto di lavoro, mentre per i secondi solo una tutela risarcitoria.
La ratio di questo principio risiedeva nella considerazione che i lavoratori delle piccole realtà lavorative sarebbero stati esposti a possibili ritorsioni nel caso in cui avessero avanzato richieste di differenze retributive, per quanto legittime, nel corso del rapporto di lavoro. Per tale ragione il giorno in cui il diritto poteva esser fatto valere dal lavoratore veniva posticipato alla data di cessazione del rapporto.
Tale situazione, che si era nel tempo consolidata, è poi mutata in seguito all’introduzione della legge Fornero e del Jobs Act, che hanno fortemente limitato la reintegrazione nel posto di lavoro.
Questo stato di cose ha portato la creazione di due indirizzi giurisprudenziali opposti:
-secondo un primo indirizzo, ove il rapporto di lavoro risulti assistito dalle tutele di cui all’art. 18 della L. n. 300/1970, deve ritenersi che la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi inizi a decorrere in pendenza del rapporto, dal momento in cui il diritto può esser fatto valere;
-secondo l’altro indirizzo (prevalente), invece, dopo l’entrata in vigore della Riforma Fornero, il decorso della prescrizione per i crediti di natura retributiva rimane sospeso fino alla cessazione del rapporto di lavoro anche nei rapporti soggetti al regime del novellato art. 18 dello Statuto dei lavoratori in quanto, in caso di licenziamento illegittimo, la tutela reintegratoria non è automatica.
A mettere fine al contrasto giurisprudenziale è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza 26246 del 6 settembre 2022, ha sancito che la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori nella nuova formulazione.
Non vi è dubbio, secondo la Corte, che le modifiche apportate dalla Riforma Fornero e dal Jobs Act all’art. 18 della L. n. 300/1970 abbiano comportato il passaggio da un'automatica applicazione, nel vigore del suo precedente testo, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un'applicazione selettiva delle tutele e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria).
Ciò premesso, conclude la Corte, al di là della natura eccezionale o meno della tutela reintegratoria non è seriamente controvertibile che essa, rispetto alla tutela indennitaria, abbia ormai un carattere recessivo.
Il principio di diritto sancito è dunque il seguente: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci
Studio Legale FBO
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