La responsabilità contrattuale di un Istituto Scolastico si fonda sugli artt. 1176 e 1218 del codice civile. In particolare l’art. 1218 c.c. stabilisce: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Nell’ipotesi di inadempimento di un’obbligazione contrattuale, risponde solo ed unicamente l’ente rappresentato (Istituto Scolastico), ai sensi della vigente normativa sull’autonomia scolastica di cui alla L. n. 889/31, L. n. 59/97, D.Lgs. n. 165/01 e del decreto interministeriale n. 44/01. Il dirigente scolastico pro-tempore rappresenta infatti legalmente l’ente ai sensi dell’art. 25, comma II°, D.Lgs. n. 165/01. Con la sottoscrizione di un contratto il dirigente rappresenta ed impegna legalmente l’ente nei confronti di terzi. L’Istituto Scolastico assume così una propria autonoma legittimazione passiva in eventuale procedimento di accertamento della responsabilità contrattuale.
Sulla base di quanto stabilito dagli artt. 16 e 17, R.D. n. 2440 del 1923, il contratto stipulato con la P.A., anche nel caso in cui agisca iure privatorum, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. L’eventuale contratto redatto in forma verbale, valido entro determinati limiti nei confronti di parti diverse dalla P.A., non può ritenersi tale qualora la P.A. sia una parte contraente. In tal caso dovrà essere stipulato per iscritto a pena di nullità e di invalidità.
Cosa accade nell’ipotesi di un contratto stipulato con l’Istituto Scolastico cui venga data regolare esecuzione, ma che non venga stipulato in forma scritta. Dovrà essere considerato responsabile il dirigente scolastico personalmente o dovrà essere considerato comunque valido e vincolante per l’Istituto che dovrà quindi provvedere regolarmente al pagamento della prestazione? Quest’ultimo, infine, potrà rifiutare di eseguire la prestazione?
Nel nostro ordinamento il contratto produce i propri effetti soltanto tra le parti e non anche nei confronti dei terzi, salvo i casi previsti dalla legge (art. 1372 c.c.). Non può quindi rispondere, a titolo personale, con il proprio patrimonio, il dirigente scolastico in qualità di legale rappresentante dell’Istituto. Infatti, le eventuali valutazioni di responsabilità dei dirigenti pubblici in relazione all’ente sono accertate solo ed esclusivamente dalla Corte dei Conti, ai sensi dell’ art 1, L. n. 20/94, nei soli casi di dolo o colpa grave. Quindi l’eventuale comportamento negligente del dirigente scolastico potrà essere eventualmente valutato in quella sede. Si ritiene quindi priva di fondamento la tesi di una legittimazione passiva del dirigente scolastico in eventuale giudizio civile, a titolo personale, per obbligazioni contrattuali assunte in nome e per conto dello stesso. In tali ipotesi infatti il dirigente scolastico non sarebbe il titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio con l’asserita obbligazione contrattuale.
Mancherebbero entrambe le condizioni necessarie dell’azione: la legittimazione e l’interesse a contraddire in giudizio. Affinché sussista la legittimazione passiva occorre, infatti, che la parte in concreto convenuta in giudizio corrisponda al soggetto che, secondo la prospettazione dell’attore, è la sua controparte nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Verranno quindi pregiudicate le ragioni dell’ignaro contraente, rispetto alla disciplina vincolante di cui agli artt. 16 e 17, R.D. n. 2440 del 1923, per cui il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta?
La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di rilevare che: “nel caso di nullità del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato da un ente locale per difetto di forma scritta, il professionista ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c., corrispondente alla minor somma tra l'arricchimento dell'ente e la diminuzione patrimoniale del professionista stesso. Pertanto, in mancanza di prova di un'ulteriore perdita patrimoniale derivante dalla natura di "somma urgenza" delle opere progettate, l'indennizzo deve essere determinato sulla base delle tariffe professionali, con esclusione della maggiorazione del quindici per cento, che sarebbe spettata solo se fosse stato stipulato un contratto valido” (C. Cass. Civ. n. 21227/11).
L’ignaro contraente, che potrebbe legittimamente richiedere l’adempimento della prestazione dovuta, dovrà considerare, nel caso di contratto stipulato con l’Istituto scolastico, la mancanza di forma scritta richiesta ad substantiam, a pena di invalidità e non potrà quindi far valere la responsabilità contrattuale. Per richiedere il pagamento potrà tuttavia avvalersi del disposto di cui all’art. 2041 c.c.
Così: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”. L’azione per arricchimento senza giusta causa ha carattere sussidiario (non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito) e presenta il limite di poter richiedere la minor somma tra l'arricchimento dell'ente e la diminuzione patrimoniale dello stesso contraente che ha eseguito la prestazione. Il privato contraente non può far valere alcuna responsabilità per colpa della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, che devono presumersi note agli interessati e che non scusano l'affidamento incolpevole della parte adempiente. In tal senso la Corte di Cassazione ha sostenuto che: “la volontà di obbligarsi della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti (nella specie, di fatturazione di forniture), dovendo essere manifestata nelle forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta ad substantiam, anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto), con la conseguenza che, qualora non sopravvenga la formale stipulazione, il privato fornitore non può far valere alcuna responsabilità per colpe della controparte, derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in caso di provata utilitas della prestazione in favore della P.A.” (C. Cass. Civ. n. 14099/04 in senso conforme C. Cass. Civ. n. 5179/95)
Si può infine ipotizzare una responsabilità civile del dirigente scolastico o di altro preposto per aver colposamente o dolosamente violato le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17, R.D. n. 2440 del 1923, al fine di determinare un danno in capo all’ignaro contraente?
La Corte di Cassazione ha sostenuto l’invalidità di un contratto concluso con la P.A., qualora difetti il requisito della forma scritta, che è previsto ad substantiam, senza che sia ipotizzabile un convincimento incolpevole del privato di avere validamente contrattato con l’amministrazione, con l'ulteriore conseguenza che non è configurabile, in sede civile, una responsabilità extracontrattuale del dirigente scolastico, neppure quale falsus procurator ai sensi dell'art. 1398 c.c. (C. Cass. Civ. n. 3843/96).
Sulla base di tali valutazioni, le eventuali valutazioni di responsabilità dei dirigenti pubblici in relazione all’ente sono accertate esclusivamente dalla Corte dei Conti, ai sensi dell’ art 1, L. n. 20/94, nei soli casi di dolo o colpa grave e non si ritiene possano essere dedotte in sede civile neppure a titolo di responsabilità extracontrattuale.