Il fatto
La vicenda trae origine da un provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra un Istituto Superiore della città metropolitana di Napoli e un’insegnate di sostegno assunta sino al termine delle attività didattiche.
La docente, dopo aver prestato regolarmente servizio per circa un mese, si vedeva notificare il suddetto decreto con cui il Dirigente Scolastico provvedeva in “via di autotutela” alla risoluzione del contratto di lavoro sostenendo che:
  • in organico di istituto non vi fossero più alunni diversamente abili, nel frattempo trasferitisi presso altri istituti,
  • si erano, pertanto, verificate le condizioni di cui all’ art. 25 comma 5 del CCNL scuola vigente per cui “è comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.
La lavoratrice si rivolgeva all’avv. Giuseppe Sabbatella del foro di Napoli al fine di ottenere la tutela del diritto leso dal provvedimento illegittimo.
Le considerazioni di diritto
L’avvocato Sabbatella presentava tempestiva impugnativa stragiudiziale al fine di chiedere l’annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato e successivamente adiva la competente autorità giudiziaria con ricorso ex. art. 700 c.p.c. adducendo le seguenti ragioni di diritto:
  1. VIOLAZIONE DI LEGGE
Il docente di sostegno, ai sensi dell’art. 315 c. 5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15 c. 10 dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2 c. 5 e 4 c.1 del D.P.R. 122/2009, è a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell’allievo in disabilità.
Da quanto affermato ne deriva che un’eventuale risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è illegittima e il dirigente scolastico non può che procedere alla relativa utilizzazione del docente di sostegno (anche nei casi in cui tale docente sia “solo” supplente del titolare) fino alla naturale scadenza del contratto.
A tal proposito, la giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità, ha osservato che la inutilizzabilità della prestazione dell’insegnante supplente a seguito del trasferimento dell’alunno disabile dedotta dall’amministrazione non costituisce giustificato motivo oggettivo di risoluzione del contratto in quanto “l’insegnante di sostegno è assegnata all’intera classe, e non soltanto all’alunno portatore di handicap e diviene contitolare della classe stessa e della sezione in cui opera, partecipando altresì alla programmazione complessiva” (Corte d’Appello di Ancona, sent. N. 455/05 e Cass. Civ. Sez. Lavoro, sent. N. 14871/2004).
  1. VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO  E DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI DI NAZIONALI LAVORO CON RIFERIMENTO ALL’ART. 25 CCNL SCUOLA
L’art. 25, comma 5 SI APPLICA AI SOLI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO.
A tal proposito, l’art. 40 comma 1 del CCNL Scuola, relativo alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, espressamente stabilisce che “al personale di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dei [SOLI] commi 2, 3 e 4 dell’art 25” .
E’ pertanto indiscusso che il citato comma 5 per cui“è comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto” trovi applicazione in relazione alle sole assunzioni a tempo indeterminato e non anche ai contratti a tempo determinato per i quali esistono autonome cause di risoluzione individuate dal D.M. 131/2007 “Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo”.
A tal proposito i commi 1 e 2 dell’art 8 dell’atto normativo in parola indicano le cause di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro quali: 1) la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione e 2) l’abbandono del servizio stesso, nessuna delle quali si è verificata nel caso in esame.
Sulla non applicabilità dell’art. 25 CCNL Scuola ai rapporti a tempo indeterminato si è altresì espressa unanime giurisprudenza di legittimità per cui “nel rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n.165 del 2001, art.2, non è ammissibile che il datore di lavoro pubblico possa sciogliersi unilateralmente da un contratto non essendovi alcuna norma che gli attribuisca un siffatto potere. Si sostiene inoltre che questo potere non troverebbe fondamento nella norma contrattuale collettiva (art.18 del CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995 [attuale art. 25 comma 5 CCNL vigente] ) che prevede il recesso unilaterale dal rapporto in caso di annullamento della procedura di reclutamento, perché tale norma riguarderebbe il solo caso di assunzioni a tempo indeterminato” (Cass. Civ. Sez. Lavoro sent. n.8328 del 2010).
L’annullamento in via di autotutela da parte dell’Amministrazione resistente ed il conseguenziale reintegro della lavoratrice.
Il ricorso, ancor prima della discussione della causa nel merito innanzi all’autorità giudiziaria, veniva accolto dall’amministrazione resistente che, condividendo appieno le argomentazioni di diritto addotte dall’avvocato Sabbatella, disponeva l’annullamento del provvedimento di risoluzione in via di autotutela in uno all’immediato reintegro della lavoratrice ingiustamente licenziata.