Nel recepire la direttiva del Consiglio dell’Unione Europea del 5 aprile 1993 n. 93/16/CEE inerente la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli, il Legislatore nazionale ha introdotto la disciplina inerente la formazione specialistica per i medici, ed un allineamento al livello europeo sotto il profilo retributivo e contributivo, con il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368; all'atto dell'iscrizione alla scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, l'art. 37 prevedeva la stipula con le Università di uno specifico contratto di formazione lavoro, così determinando - de iure - la trasformazione dello status di specializzando da titolare di borsa di studio a quello di lavoratore subordinato; successivamente, l’art. 8 Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e poi l'art. 1 co. 300 Legge 23 dicembre 2005 n. 266  prevedevano, a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, l’applicazione delle disposizioni con riguardo agli emolumenti per la formazione specialistica e la copertura assicurativa per la responsabilità civile nel rispetto del limite delle risorse da destinarsi al finanziamento della formazione dei medici specialisti, sostanzialmente quindi, in evidente contrasto con la direttiva comunitaria n. 93/16/CE e differentemente agli altri Paesi dell'Unione Europea, i medici specializzandi italiani hanno continuato a percepire una borsa di studio pari a ca. € 930,00 mensili, al lordo delle trattenute assicurative, senza alcun diritto a ferie, pensione, maternità e malattie, con il divieto di svolgere ogni altro lavoro e senza precise garanzie sulla qualità della formazione specialistica, mentre l'attuazione del nuovo status è stato condizionato sia all'emanazione di un decreto ministeriale (che determinasse il trattamento annuo onnicomprensivo da corrispondere allo specializzando), sia all'emanazione di un provvedimento legislativo di autorizzazione della spesa; nel susseguirsi di impegni reiteratamente assunti in tal senso dal Governo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio del 2007, ai sensi dell’art. 37 co. 2, del Decreto Legislativo n. 368/99, ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici; pertanto, la firma del definito contratto di formazione consentirà ai medici specializzandi di percepire -  ma soltanto a partire dall’anno 2006 -  un trattamento economico adeguato e comprensivo di tutti gli oneri contributivi , con iscrizione ai fini previdenziali alla gestione separata di cui all’art. 2 co. 26 Legge 8 agosto 1995 n. 335  A causa dell’inadempimento dello Stato italiano, i diritti già riconosciuti con il Decreto Legislativo n. 368/99 di fatto non sono stati mai applicati agli aventi diritto, con evidente disparità di trattamento tra i medici che hanno già terminato o che stanno per terminare il corso di specializzazione e coloro che vanno ad intraprendere la formazione specialistica.   I medici in formazione specialistica e quelli già specializzati possono ottenere l’applicazione retroattiva del Decreto Legislativo n. 368/99, e consentire in tal modo il recupero delle differenze retributive non percepite dal 2002 ad oggi oltre alla corresponsione dei contributi previdenziali per lo stesso periodo.