Il sistema di formazione continua in medicina è stato avviato al fine di mantenere, sviluppare e incrementare le conoscenze, le competenze e le performance degli operatori della sanità. Il principio dell'obbligatorietà dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) per tutti i professionisti sanitari è uno strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo professionale e per svolgere - al tempo stesso - una funzione specifica in favore del sistema sanitario indispensabile a garantire, nel tempo, la qualità e l'innovazione dei suoi servizi.

La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

La formazione è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento di corsi organizzati ed attivati dalle regioni (a livello regionale o interregionale) che si avvalgono, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati.

Il Ministro della Sanità, su proposta della regione o provincia autonoma interessata, individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla CNFC, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario.


Obiettivi formativi

Il professionista della Sanità ha il diritto/dovere di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro.

L’aggiornamento, pertanto, dovrà essere finalizzato sia ad obiettivi scelti sulla base della specificità professionale, sia ad obiettivi di interesse generale legati alla programmazione sanitaria (piani sanitari nazionali, regionali e aziendali), definiti su base triennale.

Al riguardo è importante che il processo ECM non sia estemporaneo ma sia organizzato e pianificato, contemperando le specificità individuali e professionali con il contesto e gli interessi generali, finalizzati all’assistenza.

La definizione e la valutazione degli obiettivi formativi specifici avviene a livello individuale, di gruppo e di organizzazione attraverso tre strumenti: Dossier formativo individuale (DFI) o di gruppo (DFG); Piano della formazione aziendale (PFA); Rapporto sulla formazione aziendale (RFA).

La formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente.

L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali.

La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC).


Il sistema ECM

Il Sistema ECM è un sistema integrato e solidale tra il livello regionale e il livello nazionale, basato su regole comuni e condivise che ne assicurano l'omogeneità su tutto il territorio nazionale e una chiara ripartizione di compiti tra i rispettivi ambiti di azione.

Un sistema, dunque, in cui non esiste un solo attore, ma numerosi soggetti con responsabilità e ruoli istituzionali diversi, con il compito di concorrere complessivamente alla realizzazione di un articolato sistema policentrico.

I principali organi per la funzione di governo del sistema della formazione continua sono: la Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), le rappresentanze ordinistiche professionali, i soggetti istituzionali quali il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome ed i Provider.

  • CNFC

La Commissione nazionale per la formazione continua definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici.

La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.

La Commissione definisce altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

  • Ordini, Collegi, Associazioni professionali e rispettive Federazioni

Nel sistema di formazione continua un ruolo importante è rivestito dagli Ordini, Collegi, Associazioni professionali e dalle rispettive Federazioni i quali sono i garanti della professione ed i certificatori dell'aggiornamento effettuato da ogni professionista sanitario.

In tal senso, è stato costituito un apposito Consorzio (CO.GE.A.P.S.) deputato ad istituire un'anagrafe nazionale dei crediti formativi da rivolgere a tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali presenti sul territorio affinché gli stessi possano certificare al termine del triennio formativo i crediti formativi acquisiti.

Inoltre, dal 2011 è affidato agli Ordini il compito di adottare sanzioni per i professionisti sanitari che non ottemperano all'obbligo di seguire percorsi di formazione continua.

Gli Ordini e i rappresentanti delle professioni sanitarie sono presenti anche nella posizione di auditor nel processo di monitoraggio della qualità della formazione continua partecipando, con propri designati, all'Osservatorio Nazionale per la Qualità della Formazione Continua nonché agli Osservatori Regionali.

  • Regioni

Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale.

Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua.

La tutela della funzione formativa dei soggetti pubblici che operano nel sistema sanitario rappresenta, per le Regioni, uno degli strumenti ineludibili per garantire qualità, sicurezza ed efficacia dei propri servizi sanitari.

Il riordino dei sistemi regionali ECM è stato avviato attraverso l'integrazione dei sistemi di accreditamento istituzionale delle Aziende sanitarie pubbliche e private, con i requisiti inerenti la capacità di pianificare, controllare e valutare la formazione continua, quale funzione di livello aziendale indispensabile a garantire nel tempo la qualità, la sicurezza, l'efficacia e l'innovazione dei servizi.

  • Provider

I provider sono dei soggetti attivi e qualificati nel campo della formazione continua in sanità che possono realizzare attività formative riconosciute idonee per il sistema di formazione continua (ECM), individuando ed attribuendo direttamente i crediti agli eventi formativi.

L'accreditamento di un provider ECM è il riconoscimento da parte di un'istituzione pubblica (CNFC o Regioni o Province autonome direttamente o attraverso organismi da questi individuati) che abilita il provider a svolgere le suddette attività.

L’accreditamento dei provider può avvenire a livello regionale o nazionale, fatto salvo il principio che i requisiti minimi per ottenere l’accreditamento devono essere equivalenti su tutto il territorio nazionale.

L'accreditamento delle Aziende sanitarie e di altri soggetti pubblici o privati, erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ed eventuali enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale o provinciale accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome, che erogano prestazioni sanitarie, è regolato dai relativi Manuali di accreditamento provider adottati dalla competente Regione o Provincia autonoma i quali devono essere comunque coerenti con i seguenti principi e criteri:

1) Attribuzione dei crediti formativi agli eventi di formazione continua;

2) Qualità della formazione continua erogata;

3) Garanzia d'indipendenza del contenuto formativo.


Crediti formativi triennio 2011-2013

I crediti formativi da acquisire per il triennio 2011-2013 devono essere 150 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75). 

E’ prevista la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti.

I crediti ECM acquisiti dai professionisti della Sanità, sia che l'attività formativa sia stata erogata da provider accreditati a livello nazionale oppure da provider accreditati a livello regionale, hanno valore equivalente su tutto il territorio nazionale.

Per la qual cosa, elemento imprescindibile dell'accreditamento dei provider e dei singoli eventi formativi resta la trasmissione - direttamente dai provider al Consorzio che gestisce l'anagrafe dei crediti formativi delle professioni sanitarie (CO.GE.A.P.S.) - dei crediti formativi, attestati ai professionisti sanitari che hanno partecipato ai corsi accreditati, per riconoscere agli stessi validità su tutto il territorio nazionale.

Anche i liberi professionisti sono impegnati ad assolvere l’obbligo della formazione continua, essendo eguali le loro responsabilità deontologiche e legali nei confronti dei pazienti e della qualità delle prestazioni sanitarie erogate.

I crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all'estero devono sottostare alla seguente procedura: il professionista - ultimata la frequenza – deve consegnare la documentazione relativa all'evento (programma, contenuti, docenti, ore, modalità di verifica dell'apprendimento, ecc.) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento all'ente accreditante (CNFC, Regione/Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (es. Ufficio formazione dell'Azienda presso cui presta servizio oppure, per i liberi professionisti, al proprio Ordine, Collegio, Associazione professionale). I crediti acquisiti all’estero (Paesi UE, Usa e Canada) vengono riconosciuti con un valore di crediti ECM pari al 50% di quelli assegnati all’evento formativo dal provider straniero.

L'attività di tutoraggio effettuata per tirocini di valutazione e/o obbligatori (esame di abilitazione-internato studenti in medicina - formazione medici di medicina generale - professioni sanitarie), previa attestazione della documentazione a cura dell'Ente erogatore dell'attività di tutoraggio, deve essere inviata all'Ordine, Collegio o Associazione professionale per la definizione del numero dei crediti formativi e attestata dai predetti soggetti, per la successiva trasmissione al CO.GE.A.P.S.

I crediti ECM sono quantificati in termini di impegno temporale ed un credito corrisponde approssimativamente ad un’ora di lavoro del professionista della Sanità.

La formazione e l’aggiornamento possono avvenire con le seguenti metodologie di trasferimento delle informazioni e delle competenze, indicate a titolo esemplificativo: formazione residenziale (congressi, convegni, corsi, seminari, ecc.); formazione residenziale interattiva (gruppi di discussione, discussione casi clinici, ecc.); stage con ruolo di discente (formazione sul campo, tirocini, affiancamento di supervisore, ecc.); gruppi di miglioramento (commissioni, linee guida, ecc.); attività di ricerca (progetti obiettivo, gruppi di studio finalizzati, ecc.); autoapprendimento senza tutor (riviste scientifiche, programmi di formazione a distanza, ecc.); autoapprendimento con tutor (FAD con interattività, ecc.); attività di docenza (stage, tutoring, presentazione a convegni e pubblicazioni scientifiche, ecc.).

La violazione dell'obbligo di formazione continua da parte dei professionisti determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dagli Ordini e Collegi Professionali.

Avv. Fabio Bollino