Con più ricorsi distinti, poi riuniti in unico procedimento, alcuni lavoratori per conto dell’AFOL (l’Agenzia Metropolitana per la Formazione, Orientamento e il Lavoro di Milano, già agenzia della Provincia di Milano), chiedendo di riconoscere la natura di contratto di lavoro a tempo indeterminato intervenuto con l’Agenzia, dichiarando nulli i vari contratti di somministrazione/a tempo determinato intercorsi negli anni, con conseguente ordine di essere reimmessi al lavoro pur dopo la cessazione, senza ulteriore proroga, dell’ultimo contratto a termine.
Il Tribunale di Milano, sez. Lavoro, con sent. n. 815/22 del 08/02/2022, ha rigettato le richieste dei ricorrenti, all’esito di una compiuta ricostruzione della normativa di settore e dell’individuazione delle norme applicabili all’Agenzia.

All’assunzione del lavoratore a termine presso un’azienda speciale comunale, ancorchè successivamente trasformata in società per azioni, si applica l’art. 5 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella L. 8 gennaio 1979, n. 3, il cui vigore è confermato dall’art. 8 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153,convertito nella L. 7 luglio 1980, n. 299, che, regolando in modo completo ed esauriente l’assunzione del personale a tempo determinato da parte di province, comuni, consorzi e rispettive aziende, esclude che l’assunzione stessa sia soggetta alla disciplina privatistica della L. 18 aprile 1962, n. 230, onde essa non è suscettibile di convenirsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; tale disciplina è compatibile con la regolamentazione delle aziende speciali, dettata dall’art. 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, non rimanendone precluse la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività, né l’ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione dell’art. 41, terzo comma, Cost., né l’esigenza di stabilizzazione della finanza locale.
                                                              
E’ la natura societaria del datore di lavoro a comportare l’inapplicabilità sia dell’art. 5 DL n. 702/1978 che dell’art. 23 L. n. 142/1990, perché tali normative ineriscono alle aziende dell’ente locale e non anche alle società per azioni, seppure partecipate dall’ente locale.
Nel caso in esame è pacifica la natura di azienda speciale di AFOL come pure è pacifico che la stessa non sia stata trasformata nel tempo in società di diritto privato.