Pertanto il principio della retribuzione proporzionato e sufficiente ex art. 36 Cost., va applicato anche al pubblico impiego e senza limitazioni temporali (Corte di Cassazione : Sentenza n.23741 del 17 settembre 2008).
L'art. 36 Cost. infatti determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte Cost. 23 febbraio 1989, n. 57; Corte Cost. ord. 26 luglio 1988, n. 908).
La Corte Costituzionale ha precisato che il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost. (Corte Cost. 27 maggio 1992, n. 236).