Il criterio idoneo ad incardinare la giurisdizione del giudice ordinario per Dottrina e Giurisprudenza unanime è dato dalla natura del rapporto, cioè a dire dalla circostanza che si verta in una controversia di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.   Irrilevante, a tal fine è l’eventuale incidenza dell’atto amministrativo sulla posizione sostanziale del lavoratore: in tal caso il Giudice ordinario lo conoscerà in via incidentale ai fini della sua disapplicazione.   Sono di conseguenza devolute alla cognizione del giudice del lavoro tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto, dalla sua instaurazione fino all’estinzione (compresa ogni fase intermedia, relativa ad eventuali vicende modificative); né sussistono margini di sopravvivenza per la giurisdizione amministrativa riguardo alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, assunte dalla pubblica amministrazione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (cioè a situazioni di totale assenza di risvolti di tipo pubblicistico), o a singole determinazioni del datore di lavoro collegate ad un provvedimento organizzativo c.d. minore, di competenza dirigenziale, dovendosi escludere che atti adottati senza l’esercizio di potestà amministrativa – e quindi, senza sovraordinazione rispetto alla controparte privata – possano dar luogo a situazioni soggettive aventi la consistenza dell’interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo.   Il diritto privato del lavoro costituisce, dunque, la disciplina generalmente applicabile anche all’impiego con le amministrazioni pubbliche, salvo specifiche disposizioni dettate per determinate materie, anche di particolare rilevanza (reclutamento e costituzione del rapporto, parità di trattamento contrattuale, rappresentanza negoziale e procedimento di formazione della volontà del soggetto pubblico), che attribuiscono alla disciplina del rapporto particolari caratteristiche derivanti dalla  natura pubblica del datore di lavoro e dai vincoli costituzionali posti alla sua attività.   Anche la giurisprudenza costituzionale, del resto, ha più volte convalidato la differenziazione tra la disciplina – sostanziale e processuale – del pubblico impiego e quella del lavoro privato: in relazione alle conseguenze derivanti dal carattere esclusivamente risarcitorio della violazione di norme imperative concernenti l’assunzione di lavoratori pubblici (in luogo della conversione in rapporto a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati): in tema di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria su emolumenti corrisposti in ritardo; in ordine alla risoluzione automatica del rapporto di lavoro al compimento dell’età massima di servizio; con riferimento alle peculiarità della disciplina processuale del contratto collettivo del settore pubblico.   Nello specifico la Giurisprudenza ha chiarito che:   In tema di impiego pubblico privatizzato, l'art. 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 cost., nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai canditati esterni, ancorché vi partecipino anche soggetti già dipendenti pubblici) e i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti lavorativi, mentre restano devolute alla giurisdizione del g.o. le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria. (Nella specie, si trattava di controversia promossa da lavoratore già dipendente del Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr, transitato presso l'ente pubblico non economico Agenzia spaziale italiana - Asi, per sentir annullare, dall'adito giudice amministrativo, la delibera di approvazione della graduatoria finale del concorso per titoli e colloquio per la copertura di due posti di primo livello professionale-profilo dirigente tecnologo indetto dalla stessa Agenzia; le S.U., in sede di regolamento di giurisdizione, hanno dichiarato sussistere la giurisdizione del g.o., giacché la selezione si risolveva in un giudizio finalizzato non già all'instaurazione del rapporto di lavoro presso l'Asi, ormai in atto dopo l'avvenuto passaggio dal Cnr, ma soltanto al definitivo inquadramento, nell'ambito della stessa area di assunzione, dei dipendenti transitati) (Cassazione civile , sez. un., 25 novembre 2008, n. 280589).   In tema di lavoro pubblico privatizzato, compete alla giurisdizione del g.o. la domanda, proposta da persona già iscritta nella graduatoria permanente per l'insegnamento, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della omessa comunicazione, da parte dell'amministrazione, della esclusione dalla graduatoria per l'insegnamento, legittimamente effettuata dall'amministrazione (Cassazione civile, sez. un., 17 novembre 2008, n. 27307).   Nel regime di riparto della giurisdizione dettato in via transitoria dall'art. 69 del d.lg. n. 165 del 2001, la domanda diretta all'accertamento della titolarità, in capo ad un ente pubblico, (nella specie Gestione commissariale governativa) del rapporto di lavoro subordinato formalmente instaurato con un privato in violazione del divieto di interposizione di prestazioni lavorative, contenuto nell'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369 - quale violazione idonea a costituire con l'ente pubblico medesimo un rapporto di pubblico impiego, anche in mancanza dell'atto di nomina - appartiene alla giurisdizione del g.o. ove si abbia riguardo soltanto alle prestazioni lavorative rese in epoca successiva al 30 giugno 1998 (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del g.o. in controversia promossa da un lavoratore per sentir dichiarare che il rapporto intercorso, dal 1° gennaio 2000 al 13 luglio 2001, alle dipendenze di una società privata era meramente fittizio e doveva considerarsi instaurato con la Gestione commissariale governativa Ferrovia Alifana e poi, dal 1° gennaio 2001, con la subentrata nuova concessionaria Ferrovia Alifana e Benevento-Napoli s.r.l., società di diritto privato, per la quale non si pone il problema del regime transitorio di giurisdizione) (Cassazione civile , sez. un., 17 novembre 2008, n. 27306).   L'art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (già art. 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80), che trasferisce al g.o. le controversie in materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione; ciò anche allorché l'atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una connotazione pubblicistica e provvedimentale all'atto, tale da sottrarlo alla previsione generale della giurisdizione del g.o. (Nella specie, si trattava di provvedimento che respingeva la richiesta del dipendente di regolarizzazione della posizione giuridica ed economica successiva al cambiamento, in sede arbitrale, di una sanzione disciplinare estintiva in altra, conservativa del rapporto) (Cassazione civile, sez. un., 17 novembre 2008, n. 27305).   In tema di impiego pubblico privatizzato, la previsione dell'art. 63 del d.lg. n. 165 del 2001 che conferma la sussistenza della giurisdizione del g.o. anche "se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione", giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, trova applicazione allorché il lavoratore, in riferimento a quegli atti, che provvedono a stabilire le linee fondamentali della organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, nonché le dotazioni organiche complessive - come tali suscettibili di essere impugnati dinanzi al g.a. da coloro che possono vantare un interesse legittimo - li contesti unicamente in ragione della loro incidenza diretta o indiretta su posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo, così da rendere possibile la loro mera disapplicazione. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla controversia concernente la pretesa di conferimento di incarico dirigenziale di Soprintendente da parte di interessato che, ai fini del riconoscimento di diritto e delle relative mansioni, aveva contestato la legittimità delle delibere riguardanti l'organizzazione della Soprintendenza stessa) (Cassazione civile, sez. un., 07 novembre 2008, n. 26799).   In tema di lavoro pubblico cosiddetto "privatizzato", la norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 - secondo cui "sono attribuite al g.o., in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre "le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del g.a. solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000" - precisa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Ne consegue che deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del g.a. nella controversia, promossa da insegnanti di educazione musicale, riguardante la contestazione della legittimità degli inquadramenti in ruolo (in ragione del mancato riconoscimento del servizio preruolo prestato negli anni 1982/1982 e 1987/1988) disposti dal Ministero della pubblica istruzione con provvedimenti assunti negli anni 1995 e 1996, non potendosi attribuire rilevanza, ai fini di un diverso riparto della giurisdizione, alla data del diniego della richiesta di modifica delle precedenti determinazioni in autotutela, né ad eventi sopravvenuti (parere del Consiglio di Stato o anche riconoscimento di maggiore anzianità ad altri dipendenti nella medesima situazione) estranei ai rapporti di lavoro controversi, sebbene successivi al 30 giugno 1998 (Cassazione civile, sez. un., 07 novembre 2008, n. 26786).   In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e ai fini del riparto della giurisdizione, atteso che le progressioni - secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo - all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia comportanti l'acquisizione di posizioni retributive più elevate che di qualifiche superiori, non rientrano nelle procedure concorsuali (art. 63, comma 4, d.lg. n. 165 del 2001) ma nelle procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri di diritto privato del datore di lavoro, spetta alla giurisdizione ordinaria la controversia concernente l'esclusione dalla procedura di riqualificazione interna indetta dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - per la copertura di posti dell'area C, posizione economica C3, profilo professionale di "esperto informatico", riservata al personale dipendente dell'amministrazione già inquadrato nelle posizioni economiche C1 e C2 della stessa area (Cassazione civile, sez. un., 31 ottobre 2008, n. 26295).   In tema di impiego pubblico privatizzato, alla luce dell'interpretazione dell'art. 63 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, compiuta alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost., è attribuita alla giurisdizione amministrativa la controversia relativa ad una procedura concorsuale, bandita da un ente pubblico territoriale e riservata a dipendenti di altre amministrazioni del comparto degli enti locali, poiché siffatta procedura realizza una mobilità "esterna", che si conclude con l'instaurazione di un diverso contratto di lavoro fra l'ente pubblico ed il vincitore del concorso, ed è dunque attuata con finalità del tutto differenti da quelle proprie della mobilità per passaggio diretto fra le amministrazioni pubbliche (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26021).     Ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria relativa alla devoluzione del contenzioso del pubblico impiego contrattualizzato al g.o., con riferimento alle controversie "relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", allorché si tratti di più atti convenzionali di assunzione a termine, riguardanti periodi sia precedenti che successivi alla suddetta data, la competenza giurisdizionale va distribuita fra g.a. e g.o., in relazione ai diversi periodi, in quanto ciò che rileva è il dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata e, dunque, il periodo di maturazione delle spettanze retributive e dell'insorgenza di altri crediti, indipendentemente dalle date di compimento degli atti di gestione del rapporto (nella specie, gli atti convenzionali di assunzione a termine) (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26018).     In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato e con riferimento alla riserva al g.a. delle procedure concorsuali di assunzione (art. 63, comma 4, d.lg. n. 165 del 2001), ne restano escluse, rientrando nella giurisdizione del g.o., le controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale (per la cui definizione occorre rivolgersi alla classificazione del contratto collettivo applicabile al rapporto), con la precisazione che tali progressioni interne sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia il conferimento di qualifiche superiori. (Nelle specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato sussistere la giurisdizione del g.o., trattandosi di controversia relativa a selezione per soli interni, già dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, per il conseguimento di una posizione funzionale superiore - C 3 rispetto a C 1 - collocata, in base alla contrattazione collettiva, all'interno della stessa area C) (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26016).   Nel sistema di riparto della giurisdizione, ai fini dell'attribuzione delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, pone il discrimine temporale del 30 giugno 1998 tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa che va riferito al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata; ne consegue che, ove le frazioni temporali nelle quali si è svolta la prestazione del lavoro subordinato da cui derivino i diritti azionati per differenze siano successive a tale data, sussiste la giurisdizione del g.o., non assumendo rilievo né che il rapporto sia stato instaurato con convenzione, stipulata in epoca anteriore, di contratto d'opera professionale, né che tale convenzione non sia stata impugnata. (Fattispecie in tema di contratto d'opera professionale tra assistente sociale ed Asl nel quale il giudice di merito aveva riconosciuto i caratteri del lavoro subordinato, anziché del lavoro autonomo, e le differenze retributive, ai sensi dell'art. 2126 c.c., per periodi successivi al 30 giugno 1998) (Cassazione civile, sez. un., 07 ottobre 2008, n. 24713).   Nel regime precedente la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, con riferimento a pretese precedenti il 30 giugno 1998, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia instaurata da un dipendente dell'Università responsabile dell'ufficio tecnico, in relazione ad un incarico di direzione di lavori inerente il rapporto già in atto, anche ove l'incarico ecceda l'ambito del livello di mansioni previste per la qualifica ricoperta dal dipendente, in quanto, in difetto di elementi comprovanti l'instaurazione tra le parti di uno specifico e separato rapporto contrattuale privatistico per la direzione dei lavori (mancando un formale contratto d'opera ed in presenza di un atto unilaterale che richiama norme che prevedono l'esecuzione di opere pubbliche con la direzione dei tecnici dell'amministrazione), le dette prestazioni trovano il loro titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice ordinario, che sarebbe stata configurabile nel caso di rapporto di lavoro autonomo costituito tra le stesse parti al di fuori del rapporto di impiego (Cassazione civile, sez. un., 31 luglio 2008, n. 20754).   Nelle controversie concernenti il personale (nella specie, ufficiale della marina militare) rimasto in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lg. n. 165 del 2001, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la quale comprende (ex art. 63, comma 4, dello stesso d.lg. n. 165) anche le controversie attinenti ai diritti patrimoniali connessi, con ciò includendo tutte le controversie inerenti al rapporto, ivi comprese quelle risarcitorie collegate alla illegittimità degli atti di avanzamento in carriera (Cassazione civile, sez. un., 31 luglio 2008, n. 20751).   La controversia - promossa da concorrente risultato idoneo non vincitore di concorso e volta ad ottenere lo scorrimento della graduatoria ai fini dell'utile collocazione - che ha per oggetto l'impugnazione della graduatoria finale e del successivo provvedimento con cui l'amministrazione ha modificato la stessa in sede di autotutela (facendo retrocedere l'interessato), spetta al giudice amministrativo, collocandosi la pretesa del candidato all'interno della valutazione di legittimità della procedura concorsuale (Cassazione civile, sez. un., 16 luglio 2008, n. 19510).   Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle controversie, recanti pretese di carattere patrimoniale e previdenziale, promosse da un soggetto, estraneo alla p.a., nominato «esperto» con d.P.C.M. (ai sensi degli art. 30 e 31 della legge n. 400 del 1988), poiché tale rapporto, sorto ed esaurito prima del 30 giugno 1998, è qualificabile come pubblico impiego, essendovi un continuativo e non occasionale inserimento del lavoratore in regime di subordinazione nell'organizzazione pubblicistica della p.a. (Presidenza del Consiglio dei Ministri), a nulla rilevando l'apposizione di termini alla durata della prestazione ovvero le modalità onnicomprensive pattuite per il compenso (Cassazione civile, sez. un., 16 luglio 2008, n. 19509).   Il soggetto che, prima del passaggio della giurisdizione sul pubblico impiego al giudice ordinario, sia stato nominato ex l. 400 del 1998 con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri "esperto" in un particolare e delicato settore e chiamato a svolgere altri delicati e riservati compiti, e sia infine cessato dall'incarico di "esperto", dopo l'insediamento del nuovo governo (così come dispone l'art. 31 comma 4 della citata l. n. 400 del 1988) e, in forza dell'instaurato rapporto si sia inserito nella struttura organizzativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non può considerarsi un mero collaboratore esterno. Pertanto il suo rapporto deve essere qualificato come rapporto di pubblico impiego e come tale è assoggettabile alla giurisdizione del giudice amministrativo se sorto ed esaurito prima del 30 giugno 1998. Non ostano alla configurazione del rapporto di pubblico impiego nè la mancanza dell'atto formale di nomina, nè la mancanza di stabilità, qualora risulti il continuativo e non occasionale inserimento del lavoratore, in regime di subordinazione, nell'organizzazione pubblicistica dell'ente (a nulla rilevando l'apposizione di termini alla durata della prestazione lavorativa ovvero le modalità pattuite per il compenso) (Cassazione civile, sez. un., 16 luglio 2008, n. 19509).   In tema di crediti nascenti da rapporto di impiego pubblico giudizialmente riconosciuti, ai fini dell'attuazione di un giudicato amministrativo è consentito adire il giudice ordinario, in alternativa al ricorso al giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, soltanto in sede esecutiva, nell'ipotesi in cui sia possibile procedere ad esecuzione forzata per la presenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, ma non già ove sia necessario un ulteriore giudizio di cognizione al fine di determinare esattamente il credito riconosciuto dalla sentenza del giudice amministrativo. In quest'ultimo caso, posto che non è possibile far concorrere la giurisdizione, ordinaria ed amministrativa, in riferimento allo stesso giudizio a carattere cognitorio, la parte interessata è tenuta a ricorrere al giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale giudice amministrativo ha il potere di integrare il giudicato stesso, nel quadro degli ampi poteri che egli può esercitare per adeguare la situazione al comando definitivo inevaso. (Nella specie, le S.U., confermando l'impugnata sentenza della Corte territoriale, hanno dichiarato che spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, la domanda proposta, erroneamente dinanzi al giudice ordinario in sede di cognizione, da dipendenti dell'Inps, cessati dal servizio, per ottenere la corretta liquidazione di interessi e rivalutazione monetaria già riconosciuti - unitamente alla sorte, costituita da un trattamento integrativo di pensione - con sentenza, passata in giudicato, del giudice amministrativo) (Cassazione civile, sez. un., 15 luglio 2008, n. 19345).   La domanda dell'«ex» dipendente dell'Inail volta ad ottenere la riliquidazione dell'equo indennizzo, a norma del regolamento del personale di detto Istituto, non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo ed indipendente dal rapporto di pubblico impiego, ma trova in questo il proprio titolo diretto ed immediato. Ne consegue che, ove il rapporto di impiego sia cessato prima del 30 giugno 1998 - data individuata quale discrimine temporale tra la giurisdizione ordinaria ed amministrativa dall'art. 45, comma 17, del d.lg. n. 80 del 1998 (attualmente, art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001) - la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quale giudice del rapporto di lavoro, nonostante che il contestato provvedimento di liquidazione emesso dall'ente pubblico sia successivo alla data predetta (Nella specie, il rapporto di lavoro era cessato nel giugno 1995, mentre il provvedimento di liquidazione dell'equo indennizzo, richiesto con domanda dell'interessato del febbraio 1997, era intervenuto nel febbraio del 2001) (Cassazione civile, sez. un., 15 luglio 2008, n. 19342).   Ove il pubblico dipendente proponga, nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro, domanda di risarcimento danni per lesione dell'integrità psico-fisica, non rileva, ai fini dell'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (art. 2043 ss., 2087 c.c.), indizi di per se non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso; oppure se la condotta lesiva dell'amministrazione presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego e le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 c.c.), nel qual caso la responsabilità ha natura contrattuale conseguendo l'ingiustizia del danno alle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto di lavoro si articola e sostanziandosi la condotta lesiva nelle specifiche modalità di gestione del rapporto di lavoro. Soltanto nel caso in cui, all'esito dell'indagine condotta secondo gli indicati criteri, non possa pervenirsi all'identificazione dell'azione proposta dal danneggiato, si deve qualificare l'azione come di responsabilità extracontrattuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inerente al rapporto di lavoro la domanda di risarcimento del danno, per lesione dell'integrità psico-fisica, proposta dal pubblico dipendente infortunatosi nell'uso di arredo di ufficio difettoso (cattivo funzionamento di una sedia a rotelle impiegata nella postazione per l'uso del computer), e ha risolto la questione di giurisdizione alla stregua della collocazione temporale dell'inadempimento produttivo del danno - illecito istantaneo nel periodo di rapporto di lavoro anteriore al 1° luglio 1998 - a favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) (Cassazione civile, sez. un., 08 luglio 2008, n. 18623).   Qualora sia configurabile un rapporto di funzionario (come, nella specie il rapporto che lega il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Valle Telesina all'ente) per le relative controversie la giurisdizione va determinata in applicazione dei criteri generali, tenendo conto delle situazioni giuridiche sostanziali di diritto soggettivo o di interesse legittimo fatte valere in giudizio ed individuabili alla stregua del petitum sostanziale. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda proposta (dall'anzidetto Commissario) per la corresponsione di compensi legati all'esercizio di tale funzione, giacché il trattamento economico del funzionario onorario, in mancanza di specifiche previsioni di legge, ha natura indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, restando affidato, quindi, alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo (Cassazione civile, sez. un., 08 luglio 2008, n. 18618).