Il lavoro alle dipendenze della Pubbliche Amministrazioni
Per effetto dell’intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ad opera del decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993, e dei successivi decreti legislativi 31 marzo 1998 , n.80, e 30 marzo 2001 n.165, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l’impiego pubblico è stato equiparato a quello privato.

In particolare, ai sensi dell’art.2, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001 n.165, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nello stesso decreto 165/2001. Inoltre, lo steso articolo 2 citato prevede che eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi.

La cd privatizzazione del pubblico impiego ha determinato in sostanza l’assoggettamento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni alle norme del codice civile ed a tutta la legislazione speciale in materia di lavoro, nonché il ricorso al sistema della contrattazione collettiva.

Così la disciplina del lavoro pubblico cd contrattualizzato è caratterizzata da un sistema di fonti concorrenti: legge, contratto e atti organizzativi.

In ogni caso va segnalato che si è passati da un sistema in cui il rapporto di lavoro era regolato principalmente da provvedimenti unilaterali della P.A. ad un sistema la cui regolamentazione è affidata alla contrattazione (collettiva e individuale).

La contrattazione collettiva, in particolare, detta la disciplina del rapporto di lavoro per ciascuno dei comparti in cui sono raggruppati i pubblici dipendenti.

Le controversie in materia di rapporti di lavoro privatizzati sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del d.Lgs. n.80 del1998, in virtù del quale “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro […], incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”.

Con particolare riferimento a quest’ultimo inciso, va detto che con l’espressione “atti amministrativi presupposti” si fa riferimento a provvedimenti o regolamenti cosiddetti di macro organizzazione, che riguardano cioè l’organizzazione complessiva degli uffici e che, in quanto tali, di regola non incidono direttamente sul singolo rapporto.

Tuttavia va precisato che, può accadere, per converso, che detti provvedimenti vengano ad incidere, danneggiandola, la posizione del lavoratore ( è il caso, ad esempio, del regolamento che definisce le linee organizzative fondamentali di un’ azienda sanitaria rispetto al provvedimento di revoca di un incarico dirigenziale).

Ebbene, in questi casi, tali provvedimenti devono essere impugnati innanzi al tribunale amministrativo competente nel termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione, notificazione, pubblicazione o piena conoscenza.

Infine, va ricordato che al regime privatizzato sono sottratte alcune categorie di lavoratori che conservano dunque uno statuto pubblicistico: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, forze di polizia e forze armate, personale della carriera diplomatica; personale della carriera prefettizia; dipendenti delle autorità amministrative indipendenti; professori e ricercatori universitari. A queste categorie continua ad applicarsi la legislazione pubblicistica ed i relativi giudizi sono soggetti ancora alla giurisdizione del giudice amministrativo in via esclusiva.