LA CASSAZIONE: RICONOSCIUTO AI TURNISTI IL DIRITTO AL COMPENSO STRAORDINARIO PER I FESTIVI INFRASETTIMANALI ( art 9 ccnl sanità ).
Con ricorso numero 8714/2015 proposto da G. F., rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MARRA contro AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO, il ricorrente impugnava sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto il ricorso in primo grado, attraverso la quale si respingeva la domanda dei tre ricorrenti che chiedevano la condanna della convenuta AORN S.ANNA E S.SEBASTIANO alla maggiorazione retributiva, prevista dall’art. 9 del CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL 07.04.1999, in favore del comparto sanità chiamato a rendere la prestazione anche in giorni festivi infrasettimanali.
Premesso in fatto che l'orario di servizio degli appellati, tutti collaboratori professionali sanitari inquadrati nell'area D, era articolato in turni, e che l'Azienda aveva corrisposto l'indennità riconosciuta ai dipendenti turnisti dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 che, al comma 12, prevede un'ulteriore maggiorazione, pacificamente corrisposta ai ricorrenti, per i turni di servizio ricadenti in giorno festivo. La Corte territoriale, però, negava che, oltre l’ indennità di cui all’art. 44 (vedi supra), il personale potesse percepire ulteriori importi e specificatamente quelli previsti dal richiamato art.9 del CCNL che prevede il riposo compensativo o il compenso per il lavoro straordinario svolto.
La S.C. dopo aver qualificato ricorrente principale il sig.G.F.ha precisato che la censura riguardava , con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 260/1949, dell'art. 1 della legge n. 90/1954, dell'art. 9 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, dell'art. 44, comma 12, del CCNL 1.9.1995, degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; in quanto il ricorrente ha sostenuto che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo, e, pertanto, l'indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
La Corte di Cassazione, pertanto, illustrava in maniera chiara l’iter logico-giuridico e i motivi che fondano la decisione ponendo l’accento sull’interpretazione delle clausole contrattuali degli art.44 e 9 del CCNL in comparazione con le scelte legislative antecedenti che regolano il lavoro straordinario con maggiorazione per i turni festivi.
In particolare, la S.C. analizza come “la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi.
In un quadro normativo e contrattuale così ricostruito si capisce come il Collegio, in totale disarmonia con la decisione della Corte d’Appello che riteneva non cumulabile l’indennità di cui all’art 44 al compenso di cui all’art 9, ammonisce l’interpretazione della Corte territoriale ritenendo che la stessa non abbia rispettato i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 del c.c., poiché la sostenuta onnicomprensività non è ancorata a nessun dato testuale, il tutto avvalorato dal fatto che in sede di contrattazione ove hanno ritenuto le indennità non cumulabili tra loro l’hanno espressamente previsto.
In sintesi la S.C statuisce che «l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo»;
Tale pronuncia è sintomatica di un mutamento interpretativo di notevole importanza, ritenuto che la stessa Corte con sentenza n 27273 del 5 dicembre 2013, riteneva corretta l’attribuzione dell’indennità giornaliera, di cui all’art. 44 del CCNL sopra citato, anche in relazione al sesto giorno non lavorato (rendendo ancor più forte il costante orientamento dell’Aran che ad oggi può ritenersi completamente scardinato).
In conclusione la Corte di Cassazione con sentenza 01505\20121, accoglieva il ricorso proposto da G. F., rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MARRA contro AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO e cassava la sentenza con rinvio alla Corte territoriale che dovra’ procedere ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto espresso.
Angelica Marra
Laureanda in Giurisprudenza- Università “L.Vanvitelli”