Il provvedimento che entrerà in vigore oggi 24/08/2016 consta di un unico articolo, che prevede, appunto, la conversione del decreto-legge 30 giugno 2016,  n.  117 e il giorno di entrata in vigore della norma, e di un allegato che contiene le modifiche al decreto legge n. 117/2016.Allegato 1 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 117      All'articolo 1, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis.  Fermo  restando  l'espletamento   delle   procedure   di mobilita' gia' avviate  e  in  corso  e  al  fine  di  dare  compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici  giudiziari, nonche' per assicurare  la  piena  attuazione  del  trasferimento  al Ministero  della  giustizia   delle   spese   obbligatorie   per   il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della  giustizia, per il triennio 2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente  massimo  di 1.000  unita'  di  personale  amministrativo  non   dirigenziale   da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione  giudiziaria,  mediante  lo scorrimento di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  o  mediante  procedure  concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della  giustizia,  di concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica amministrazione.
    2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di  cui  al  comma 2-bis individua le predette graduatorie e definisce i  criteri  e  le priorita' delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari  esigenze  connesse  ai  processi  di   razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalita'.
    2-quater.  Decorsi  trenta   giorni   dalla   comunicazione   del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione  delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della  legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero  della  giustizia, per il  triennio  2016-2018,  e'  altresi'  autorizzato  a  procedere all'assunzione con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato  delle unita' di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilita',  nell'ambito  e nei limiti delle  residue  risorse  finanziarie  disponibili  per  la copertura  dei  contingenti  previsti  dalle  predette  disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali  disciplinate  dal  decreto  del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-bis.
    2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  1,  comma 234, della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sulle  modalita'  di esercizio delle ordinarie facolta' assunzionali.
    2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi  2-bis  e  2-quater  e' autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
    2-septies. Le procedure di cui ai commi  2-bis  e  2-quater  sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3-bis, del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su  ogni altra procedura  di  trasferimento  all'interno  dell'Amministrazione della giustizia in deroga  alle  clausole  dei  contratti  o  accordi collettivi  nazionali.  Il   reclutamento   mediante   le   procedure concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater e' disposto in deroga  a quanto  previsto  dall'articolo  4,  commi  3  e   3-quinquies,   del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
    2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della  giustizia  si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva  del  ruolo dell'Amministrazione  giudiziaria  di  cui   alla   Tabella   D   del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 15  giugno  2015,  n.  84,  e  della  relativa  spesa,  alla rimodulazione dei profili  professionali  e  alla  loro  ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonche' all'individuazione  di nuovi  profili,  anche   tecnici,   nel   rispetto   dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
    2-novies. Ai  fini  del  completamento  delle  procedure  di  cui all'articolo 21-quater del  decreto-legge  27  giugno  2015,  n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132, nonche' delle procedure di mobilita' di  cui  all'articolo  1,  comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui  all'articolo  1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  sono  autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e  nei  limiti  della dotazione  organica  complessiva   del   ruolo   dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,  n.  84,  e della  relativa  spesa,  fino  al  completo  riassorbimento  e   alla revisione della relativa pianta organica.
    2-decies. L'ultimo periodo del comma 771  dell'articolo  1  della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' soppresso.
    2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo e' autorizzata la  spesa  di  350.000  euro  per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero della giustizia.
    2-duodecies. All'articolo 1, comma 425, della legge  23  dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola:  "1.943"  e'  sostituita dalla seguente: "1.211", le parole: "943 nel  corso  dell'anno  2016" sono sostituite dalle seguenti: "821 nel corso dell'anno 2016"  e  le parole: "1.000  nel  corso  dell'anno  2017"  sono  sostituite  dalle seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017".
    2-terdecies. All'articolo 22, comma 1, alinea, del  decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, della  legge  6 agosto 2015, n. 132, la  parola:  "46.578.000"  e'  sostituita  dalla seguente: "40.966.000", la parola: "91.578.000" e'  sostituita  dalla seguente: "57.906.000" e la parola: "90.578.000" e' sostituita  dalla seguente: "56.906.000".
    2-quaterdecies.  All'articolo  22,  comma  1,  lettera  b),   del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  132,  la  parola:  "43.378.000"  e' sostituita dalla seguente: "37.766.000" e la parola: "89.378.000"  e'  sostituita dalla seguente: "55.706.000".
    2-quinquiesdecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al comma 2-bis e' autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324  per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a  decorrere  dall'anno  2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo  di  cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
    2-sexiesdecies. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti variazioni di bilancio».
    All'articolo 2, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    «1-bis. Al fine  di  consentire  l'avvio  ordinato  del  processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo  2017  restano applicabili, congiuntamente alle  disposizioni  che  disciplinano  il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».