I requisiti per la partecipazione ad un concorso per l'accesso ai posti di pubblico impiego devono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilito dal bando, ed è irrilevante, a tal fine, la sopravvenienza del requisito dopo tale termine, anche se con effetto retroattivo (Consiglio Stato , sez. VI, 05 maggio 2003, n. 2334). I provvedimenti conseguenti all'accertata insussistenza di taluno dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una procedura concorsuale appartengono alla categoria degli atti vincolati sia nell'an che nel quid, di talché non richiedono una particolare motivazione, in quanto adeguatamente sorretti dall'indicazione del requisito ritenuto mancante (Consiglio Stato , sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 719). La Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che la legge che richieda determinati limiti di altezza per l'accesso ad un pubblico impiego non può stabilire lo stesso requisito di altezza per uomini e donne, senza tenere conto che, nella realtà naturale, sussiste una statura fisica mediamente differenziata fra uomo e donna; pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 4 n. 2 l. prov. Trento 15 febbraio 1980 n. 3 nella parte in cui prevede, fra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne (Corte costituzionale, 15 aprile 1993, n. 163).