La Cassazione ha precisato che anche prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 487 del 1994, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi - il quale contiene, tra l'altro, norme sui termini di durata dei pubblici concorsi - la p.a. può essere ritenuta responsabile del pregiudizio subito a causa della durata delle operazioni concorsuali quando questa ecceda limiti di ragionevolezza, da valutare alla stregua di tutte le circostanze del caso e, segnatamente, del livello di professionalità da selezionare e del numero di partecipanti in relazione ai posti messi a concorso (fattispecie in tema di concorso ad un posto di operaio generico, protrattosi per quattordici mesi). (Cassazione civile , sez. lav., 22 novembre 2003, n. 17794). La domanda, con la quale un pubblico impiegato (nella specie un'insegnante elementare di ruolo che, dopo essersi dimessa dall'impiego, aveva chiesto la riammissione in servizio), a seguito della riassunzione ottenuta in forza di pronuncia del giudice amministrativo, chiede il risarcimento dei danni sofferti per il periodo successivo alla decorrenza giuridica della riassunzione e particolarmente i corrispettivi per quel periodo, rientra - afferendo nella specie il relativo giudizio a fase del rapporto non posteriore al 30 giugno 1998 ed essendo, quindi, irrilevante lo "ius superveniens" di cui all'art. 68 del d.lg. n. 29 del 1993, come novellato dal d.lg. n. 80 del 1998 - nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la responsabilità addebitata all'Amministrazione è di natura contrattuale, discendendo il lamentato danno dall'inadempimento della stessa agli obblighi derivanti dal ripristinato e persistente rapporto giuridico di pubblico impiego ed essendo, pertanto, la "causa petendi" ricollegata non occasionalmente a detto rapporto, con la conseguente non configurabilità di un'ipotesi di diritto patrimoniale consequenziale (Cassazione civile , sez. un., 19 novembre 1999, n. 796). In sede di rinnovazione, disposta per effetto di annullamento giurisdizionale di uno scrutinio per merito comparativo, l'impiegato promosso, ora per allora, ha diritto all'integrale ricostruzione della sua posizione giuridica ed economica, oltre agli interessi e alla rivalutazione da calcolarsi secondo i principi espressi da Cons. St., ad. plen., 15 giugno 1998 n. 3 (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9321).   Nel caso di costituzione del rapporto di pubblico impiego, in seguito a ricorso in giudizio, e di retrodatazione della nomina ai fini giuridici, ma non a quelli economici, la controversia instaurata nei confronti della p.a. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno, appartiene - nel regime di riparto anteriore a quello stabilito dal d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 - alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dato che la "causa petendi" si collega, non occasionalmente, al rapporto di pubblico impiego, che risulta già esistente, perché costituito con efficacia retroattiva nel periodo in relazione al quale si lamenta la perdita economica (Cassazione civile , sez. un., 11 gennaio 2005, n. 317). Se il rapporto di impiego non è mai esistito, il riconoscere, ora per allora, che l'interessato vi aveva titolo, non significa automaticamente affermare il diritto ad una retribuzione la quale, a differenza dell'ipotesi di rapporto già costituito, poteva non essere attribuita per mancata assunzione del servizio o cessare per prova sfavorevole o altro; e, pertanto se la retroattività degli effetti economici può apparire giustificata dalla arbitraria interruzione di un rapporto di impiego già in atto, in cui la qualità e la quantità delle prestazioni impiegatizie sono positivamente note, altrettanto non può dirsi nel caso di illegittima mancata assunzione, in cui la prestazione lavorativa non è mai avvenuta (Consiglio Stato a. plen., 10 dicembre 1991, n. 10).