Le dimissioni durante il periodo di divieto di licenziamento devono essere rassegnate dalla lavoratrice o dal lavoratore dinanzi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro per esprimere la loro reale volontà di dimettersi. 

Lo scorso 26/02/2009 la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la lettera circolare prot. n. 25/II/0002840 ha fornito le linee guida per il personale ispettivo, al fine di uniformare i procedimenti di convalida delle dimissioni presentate dalle lavoratrici madri o lavoratori padri. 

Com’è noto l’art. 54 del D.lgs.151/2001 (Testo Unico per la tutela della maternità e paternità) pone, il divieto di licenziamento delle lavoratrici, dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. 

Proprio al fine di evitare l’elusione di tale divieto, il successivo art. 55 del citato T.U. stabilisce che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui opera tale divieto, la lavoratrice madre o il lavoratore padre (che ha fruito del congedo di paternità) hanno diritto alle indennità per il caso di licenziamento. 

Occorre, purtuttavia dire che, il divieto di licenziamento non opera in caso di:
a) colpa grave da parte della lavoratrice (o del lavoratore) costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attività dell'azienda cui la lavoratrice o il lavoratore sono addetti;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice (o il lavoratore) sono stati assunti o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'art. 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui sopra è nullo. 

Affinché possa essere ritenuta valida ed efficacia la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, occorre che le dimissioni stesse siano convalidate da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, precisando che, nel presentare le dimissioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre non sono tenuti a dare regolare preavviso.
A tal fine. il Ministero del Lavoro ha predisposto un modulo di richiesta di dimissioni utilizzabile su tutto il territorio le cui informazioni potranno essere utilizzate a fini statistici per monitorare il fenomeno. 

Avv. Fortunato Niro