Di recente la Corte di Cassazione si è espressa sul ricorso di un lavoratore dipendente che impugnò il licenziamento intimatogli il 19.11.2004 per aver prestato attività lavorativa in favore di terzi durante un periodo di assenza per malattia, chiedendo di essere reintegrato nel posto di lavoro e la condanna della datrice di lavoro a risarcimento del danno. Il Tribunale di Massa, respinse il ricorso.
Secondo il lavoratore, la Corte di merito avrebbe fondato il suo convincimento sulle risultanze degli accertamenti investigativi disposti dal datore di lavoro e su una pretesa identità tra compiti assegnati e mansioni extralavorative svolte senza
considerare che gli stessi medici curanti del lavoratore lo avevano sollecitato a tenersi impegnato al di fuori dell’ambito aziendale per contrastare la depressione ansioso reattiva da cui era affetto e che era stata causata dal progressivo demansionamento a cui il lavoratore era stato assoggettato. Anche per tale aspetto, pertanto, la condotta del lavoratore non era in alcun modo censurabile.
Per la Cassazione tale ricorso è infondato poichè ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ. (come novellati entrambi dalla legge n. 69 del 2009) si ha nullità della sentenza ove nella motivazione manchi l’esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero ancora una volta manchi o sia estremamente concisa l’esposizione delle ragioni giuridiche della decisione sicché ne sia impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (cfr. tra le tante Cass. 18/04/2017 n. 9745 e 22/06/2015 n. 12864). Non è evidentemente questo il caso della sentenza in esame che ricostruisce la fattispecie ed espone le ragioni per le quali ritiene di non poter accogliere la domanda avanzata dal lavoratore. In conclusione il ricorso viene rigettato e le spese del giudizio hanno seguito la soccombenza.
Pertanto con l’ordinanza 24834 del 9 ottobre 2018 della Corte di Cassazione sez. Lavoro ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore che in malattia presta servizio presso terzi, con compiti analoghi a quelli che svolgeva presso il suo datore di lavoro.