L’articolo 6 della legge n°547/93 ha infine introdotto l’art.617 sexies che porta come titolo: “FALSIFICAZIONE, ALTERAZIONE O SOPPRESSIONE DEL CONTENUTO DI INFORMAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE”. Tale articolo recita:   “Chiunque al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna della comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.   La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater”.  
  • Inquadramento del reato nel codice penale
Il reato in esame è inserito nella sezione V (delitti contro l’inviolabilità dei segreti), del capo III (delitti contro la libertà individuale), del titolo XII (delitti contro la persona) del libro secondo del codice penale.  
  • Analisi della norma
Il delitto in esame consiste nel compimento di un atto al solo scopo di procurarsi un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, consistente nel formare, falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione informatica o telematica, ovvero alterare, sopprimere, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione informatica o telematica vera, anche se solo occasionalmente intercettata. Si tratta di una particolare figura di falso, caratterizzata in ragione del suo oggetto1. Appare evidente il parallelo con l’articolo 617 ter del codice penale, novellato nel 1974, ma l’art.617 sexies non solo ha un diverso bene giuridico protetto (le “comunicazioni informatiche o telematiche”), ma ha anche una differente conformazione strutturale: non vi è più una espressa definizione del carattere formale delle comunicazioni (testuale o sonoro), ma vi è un riferimento oltre che al carattere “informatico e telematico”, e cioè al mezzo di diffusione utilizzato, anche al relativo “contenuto”.  
  • Componente psicologica
Il dolo richiesto per l’ipotesi delittuosa in esame è specifico. Consiste infatti nella coscienza e volontà di procurarsi direttamente o indirettamente un vantaggio, non necessariamente a carattere patrimoniale, o di recare ad altri un danno. Deve poi essere oggettivamente riscontrabile, in conseguenza dell’azione del soggetto agente, la materiale alterazione o soppressione dell’informazione abusivamente raggiunta, anche se in via occasionale, e che inoltre della relativa alterazione vi sia stato o semplicemente sia stato tollerato ad opera di altri un uso, e quindi vi sia stata consapevolezza di conservare o diffondere a terzi una rappresentazione informativa non genuina o non corrispondente a verità, attribuendo cioè alla stessa peraltro una caratteristica estrinseca che la rende in tutto simile all’originale2.  
  • Circostanze aggravanti
Le circostanze aggravanti operanti per l’articolo 617 sexies sono le stesse previste per l’art.617 quater.  
  • Note procedurali
Arresto: facoltativo in flagranza; Fermo di indiziato di delitto: non consentito; Misure cautelari personali: consentite; Autorità giudiziaria competente: 1°c.: pretore; 2°c.: Tribunale; Procedibilità: d'ufficio; Pene: per l’ipotesi semplice: reclusione da uno a quattro anni; per l’ipotesi aggravata: reclusione da uno a cinque anni.   1 Ceccacci op. cit. pg. 96 2 Borruso e altri op. cit. pg. 125