L’articolo 9 della legge n°547/93 ha introdotto un nuovo reato, previsto dall’art. 635 bis del codice penale titolato:DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI”. Tale nuovo articolo recita: “Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.  
  • Inquadramento del reato nel codice penale
Il reato in esame rientra nel capo I (Delitti contro il patrimonio con violenza sulle cose) del titolo XIII (Delitti contro il patrimonio) del libro II del codice penale.  
  • Analisi della norma
L’articolo 635 bis del codice penale si trova in rapporto di specialità con la comune ipotesi di danneggiamento prevista dall’art.635 c.p. e, salva la sussistenza di un più grave reato (es. art.420 c.p. “Attentato a impianti di pubblica utilità”), sanziona più gravemente e in via autonoma il reato di danneggiamento quando l’oggetto materiale della condotta sia costituito da sistemi informatici e telematici ovvero da programmi o dati altrui1. La relazione al disegno di legge ha sottolineato come:” L’accentuato disvalore del fatto rende il reato perseguibile ex officio anche nell’ipotesi base. Di conseguenza le circostanze richiamate dal 2°comma (cioè le aggravanti previste dal 2°c. art.635), sono recettiziamente richiamate al solo fine dell’aumento di pena. La scelta di rendere comunque perseguibile d’ufficio il reato è determinata dalla esigenza di poter colpire efficacemente questo settore della criminalità informatica, atteso che il regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici anche privati è di interesse non strettamente singolare ma della collettività intera, e che la più diffusa conoscenza del fenomeno consentirà, come già rilevato in sede internazionale, di rendere sempre più perfettibile, da parte dei soggetti interessati, la predisposizione di adeguati mezzi di protezione e l’affinamento delle tecniche investigative”. La nuova fattispecie punisce chi distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici e telematici altrui, ovvero programmi o informazioni o dati altrui. Oggetto della tutela penale è l’integrità del patrimonio, infatti non è previsto alcun trapasso di beni dal patrimonio del danneggiato a quello dell’agente, bensì solo un peggioramento della situazione patrimoniale del danneggiato.   Il reato in esame è istantaneo, e si consuma nel momento in cui si verifica l’effetto dannoso necessariamente collegato alla concretizzazione di uno dei comportamenti tipici alternativamente previsti dalla norma. Il tentativo è configurabile. Soggetto attivo può essere chiunque, dunque trattasi di reato comune.  
  • Componente psicologica
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare, disperdere o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici e telematici altrui oltre che programmi, informazioni o dati altrui. A nulla rilevano i motivi che hanno determinato l’azione. Il contenuto della volontà colpevole serve a distinguere il delitto in esame da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose, essendo previsto per tale reato il fine specifico di esercitare un preteso diritto2.  
  • Circostanze aggravanti
L’articolo 635 bis 2° comma afferma che il delitto di cui al 1° comma è aggravato se ricorrono una o più delle circostanze di cui al 2° comma dell’art.635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Le aggravanti richiamate prevedono che il fatto sia commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia;   2) da datori di lavoro in occasioni di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330-331-333;(artt.330-333: abrogati; art. 331: interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)   3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone);   4) sopra opere destinate all'irrigazione;   5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti, fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.  
  • Note procedurali
Arresto: 1°c.: non consentito; 2°c.: facoltativo in flagranza; Fermo di indiziato di delitto: non consentito ; Misure cautelari personali: 1°c.: non consentite; 2°c.: consentite; Autorità giudiziaria competente: pretore; Procedibilità: d'ufficio; pena: per l’ipotesi semplice: reclusione da sei mesi a tre anni; per l’ipotesi aggravata: reclusione da uno a quattro anni.     1 Relazione al disegno di legge 2 Ceccacci op. cit. pg. 109