La normativa in tema di contratti a distanza è finalizzata a garantire una più profonda tutela del consumatore, sotto il profilo del diritto ad essere esaurientemente informato, del diritto di recesso nonché di forme di tutela facilmente e concretamente azionabili. Secondo il testo della legge, art. 50 lett.a) del Codice del consumo, per contratto a distanza deve intendersi: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Si tratta, dunque, di un contratto stipulato tra soggetti tra loro lontani che esprimono la loro volontà in modo indiretto per mezzo di uno strumento. Per tecnica di comunicazione a distanza deve intendersi: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti. Infine, per operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza. L’operatore di tecnica di comunicazione è un soggetto titolare di un servizio comunicativo che mette a disposizione un servizio informativo ( es. internet, televisione) o trasmissivo (telefono, posta elettronica). Le disposizioni dettate per la regolamentazione dei contratti conclusi “a distanza” non trovano applicazione in taluni casi espressamente previsti. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i contratti vengono conclusi tramite distributori automatici o in occasione di una vendita all’asta o sono relativi a servizi finanziari. In considerazione della particolare modalità di perfezionamento dell’accordo contrattuale, che può presentare insidie o rischi a danno del consumatore, il legislatore ha imposto in capo al professionista l’obbligo di rendere edotto il primo in ordine ad una serie di informazioni, prima della conclusione del contratto. Le informazioni oggetto di tale obbligo sono quelle elencate dall’art. 52 del Codice del consumo, tra le tante si ricordano l’identità del professionista e, nel caso in cui si preveda il pagamento anticipato, il suo indirizzo, le caratteristiche del bene o del servizio, il prezzo, le imposte, tasse, spese di consegna, etc. Il rispetto dell’obbligo di buona fede e correttezza, quale principio generale che deve sussistere in capo alla parti dalla fase della trattative e sino alla conclusione ed esecuzione del contratto, presuppone, nei contratti tra consumatore e professionista e, in particolare, nella specie dei contratti a distanza, che le informazioni supra descritte siano date dal professionista al consumatore in modo chiaro e comprensibile per quest’ultimo e con mezzi di comunicazione idonei. In altre parole, l’informazione deve essere intellegibile in rapporto al soggetto coinvolto e trasparente in ordine in ordine alle finalità perseguite: lo scopo commerciale delle informazioni deve essere inequivocabile, a pena di nullità del contratto. È prevista, altresì, la conferma scritta da parte del consumatore delle informazioni rese dal professionista, nonché l’obbligo di quest’ultimo di fornire ulteriori informazioni. La conferma scritta e le ulteriori informazioni devono essere fornite prima o al momento della esecuzione del contratto a distanza. Tra le varie informazioni, al consumatore dovranno essere illustrate le condizioni e le modalità per l’eventuale esercizio del diritto di recesso. Con riferimento all’esecuzione del contratto a distanza, intesa, in generale, come adempimento reciproco delle obbligazioni contrattuali assunte, nel caso di specie, l’obbligazione del professionista offerente del bene o del servizio è quella di provvedere alla consegna del bene o, se si tratta di servizi, dare corso alla prestazione dell’oggetto del contratto a distanza. L’art. 54 stabilisce che l’esecuzione del contratto a distanza deve avvenire in un momento successivo a quello della sua conclusione, 30 giorni , salvo diverso accordo della parti. Nel caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista per indisponibilità del bene o del servizio richiesto, il professionista ha l’obbligo di informare per iscritto il consumatore nonché l’obbligo di restituire le somme eventualmente dallo stesso già corrisposte, nonché rimborsare le spese da questi sostenute. Con riguardo, invece alla prestazione del consumatore (obbligo di pagamento) va rilevato che nei contratti a distanza particolare rilievo assume la modalità con cui si effettua il pagamento, posto che in tali ipotesi spesso il consumatore si trova a concludere il contratto con sconosciuti. È previsto che il consumatore possa effettuare il pagamento mediante carta, se è previsto tra le modalità di pagamento. In tali casi, qualora vi siano stati dei prelievi non autorizzati, l’istituto di emissione della carta ha l’obbligo di riaccreditare al consumatore la somma prelevata. I prelievi non autorizzati sono il pagamento eccedente il prezzo pattuito e l’effettuazione di pagamenti mediante l’uso fraudolento della propria carta. Il primo caso rientra esclusivamente nella responsabilità del professionista che carica sulla carta di pagamento un prezzo superiore a quello risultante dal contratto, il secondo è connesso all’intervento fraudolento di terze persone. Proprio in questi casi, allo scopo di tutelare il consumatore, è stato previsto che gli istituti di emissione sono obbligati a riaccreditare al consumatore i pagamenti non autorizzati. Di contro, il consumatore dovrà fornire la prova che il pagamento sia maggiore rispetto a quello pattuito o che vi sia stato uso fraudolento della carta di pagamento. È vietata la professionista la fornitura di beni e servizi senza che vi sia stata una preventiva ordinazione del consumatore. In tali casi, il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva. Ad esempio, non può ritenersi concluso un contratto a seguito dell’invio di una lettera da parte di una società di telefonia con cui essa comunichi all’utente di aver attivato, dietro sua presunta richiesta, una tariffa “supereconomica”, potendo la missiva considerarsi al più come proposta a cui non è seguita alcuna accettazione. Sono previste talune limitazioni per il professionista in ordine all’impiego di determinate tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono, posta elettronica, fax, sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, per fini commerciali. In tali casi, la legge impone il preventivo consenso del consumatore, il quale ha il diritto di non essere destinatario di comunicazioni di impresa veicolate attraverso tali tecniche. È il caso del professionista che subordini la prestazione di un servizio qualificato come gratuito all’obbligazione del consumatore di tollerare l’invio per posta elettronica di messaggi pubblicitari. Infine, a scopo deterrente e a maggior tutela del consumatore si è previsto che in caso di inosservanza delle norme relative ai contratti a distanza da parte del professionista, lo stesso sarà passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo fino a cinquemilacentosessantacinque euro, raddoppiabile in caso di particolare gravità o di recidiva.