In questi ultimi anni le statistiche relative agli incidenti causati da animali appartenenti alla fauna selvatica, come ad es. i cinghiali, sono in constante aumento, specie in alcune regioni o città italiane.
In caso di danneggiamenti o sinistri stradali causati da questi animali, la richiesta risarcitoria deve essere avanzata nei confronti della Regione in cui è avvenuto l’evento dannoso. La normativa applicabile in questi casi è quella prevista dall’art. 2052 del Codice Civile e la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (sent. Cass. civ. 3023/2021).
La responsabilità prevista dall’art. 2052 c.c. è di tipo oggettivo e questo vuol dire che la Regione a cui viene rivolta la domanda di risarcimento del danno, dovrà dare prova del caso fortuito (se sussiste), ai fini dell’esclusione della responsabilità, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (sent. Cas. Civ. 7969/2020).
In materia di danni derivanti da sinistri stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell’art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l’allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall’animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l’agire dell’animale e l’evento dannoso subito nonché – ai sensi dell’art. 2054, comma 1, c.c. – di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Per i casi che riguardano i sinistri stradali con animali randagi e non con fauna selvatica, sarà invece applicabile la normativa relativa all’art. 2043.
Pertanto, in caso di danneggiamento derivante da sinistro o altro evento che coinvolga la fauna selvatica, l’azione di risarcimento del danno andrà rivolta alla Regione all’interno della quale si verifica l’evento, ai sensi dell’art. 2052 c.c. La ratio della legge va ricondotta al principio secondo cui cuius commoda et eius incommoda: chi trae vantaggio dal bene ne sopporta anche i rischi.
A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci
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