Per quanto il diritto dovrebbe poter  essere un criterio sociale costante a fronte di valori acquisiti, tuttavia si osserva, sotto diversi e molteplici profili, come taluni diritti subiscano modifiche connesse agli andamenti economici del mercato, potendosi constatare delle espansioni a fronte di momenti di crescita e compressioni in situazioni di crisi economiche.
Tali espansioni e compressioni si verificano già direttamente nei fatti per effetto della disponibilità economica di società, ditte, imprese, così come dei privati e delle famiglie, ma si ritrovano anche nelle leggi e nella giurisprudenza.
Nel caso di specie, con riguardo al danno alla persona, si osserverà che l’avvio dei maggiori sviluppi di tale voce, giurisprudenziali prima e legislativi poi, si possono individuare con una certa importanza a partire dalla metà degli anni ’70 e negli anni ’80, con continue analisi e revisioni.
Senza in questa sede voler entrare nel dettaglio dell’esame della giurisprudenza su cui è sorto il diritto oggi noto al risarcimento del danno alla persona, in sintesi si potrà constatare che, proprio nel momento di maggiore crescita economica nell’Italia dal dopoguerra, il danno alla persona passa, più o meno gradualmente, da un risarcimento legato alla mera perdita patrimoniale/lavorativa connessa alla lesione biologica, al riconoscimento del valore intrinseco della persona e della sua integrità fisica e psicologica, sino alla definizione del concetto di danno biologico: menomazione temporanea e/o permanente all’integrità psico-fisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
In seguito e per molti anni sino agli anni 2000, il danno alla persona sarà uno dei maggiori “soggetti giurisprudenziali”, con evoluzioni e analisi sempre più dettagliate e dirette ad individuare sempre nuovi criteri per garantire un risarcimento il più possibile equo, “integrale-satisfatorio”.  
Di contro, proprio negli ultimi tempi, si osserva un’inversione di tendenza, operata soprattutto per mezzo di interventi legislativi diretti a limitare le esposizioni economiche per i risarcimenti alla persona, con particolare riguardo alle c.d. “microlesioni”. Ciò avviene a fronte dell’osservazione di diversi aspetti: un “eccessivo” incremento di richieste di indennizzi per microlesioni; la possibile configurazione di negligenze nell’accertamento di micro danni specie nelle fattispecie di difficile obiettività clinica (come nel caso dei c.d. colpi di frusta); un abuso dello strumento del processo per ottenere liquidazioni di detti danni, con conseguente crescita di costi e, a fronte di questo, un più delicato equilibrio economico delle compagnie di assicurazione ed dei costi del ricorso alla giustizia. 
Ebbene, in quest’ottica, si dovrà rilevare che dapprima il legislatore ha introdotto significative modifiche con la legge 5 marzo 2001, n. 57, che al comma3 dell’art. 5, definisce il “danno biologico”, come “la lesione alla integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale”, precisando che “il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato”. Ma, a fronte di una delle prime definizioni legislative di danno biologico, la legge stabilisce che debba essere predisposta una “specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita”. Scopo della tabella è quello di indicare parametri numerici da utilizzare ogni volta che, nell’ambito del risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile auto, vi sia la necessità di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire in che misura debba essere quantificata una menomazione permanente all’integrità psicofisica, nel caso questa menomazione rientri in un tasso compreso tra l’1% ed il 9% e relativi risarcimenti.  (Fatta salva la possibilità, ove la menomazione accertata incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, per lo specialista medico legale di fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l’eventuale maggiore danno tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, richiamate dal comma 4 dell’art. 5 della legge n. 57/2001come modificato dalla legge n. 273/2002).
La tabella predetta, effettivamente introdotta e tuttora utilizzata per le micro permanenti da incidente stradale, aveva la funzione di limitare il risarcimento dei danni in queste fattispecie a cifre fisse, prestabilite per legge appunto, e pertanto anche stimabili a priori, con due principali effetti: ridurre i contenziosi in materia di infortunistica stradale, ridurre i costi per le imprese di assicurazione e permettere la diretta gestione e liquidazione dei sinistri disponendo di uno strumento univoco.  
Nel corso degli anni seguenti diverse differenti leggi, non solo ma anche e soprattutto in materia di diritto delle assicurazioni (2005: n.b. artt. 138 e 139 in punto danno biologico), sono state emanate sempre nell’ottica della riduzione dei contenziosi e dei relativi costi.
Ma specificamente in materia di danno biologico, operando conformemente agli ultimi indirizzi, è stata recentemente emessa la Legge 24 marzo 2012 n. 27 : in questa si ritrova una importante novità e precisamente ”i risarcimenti di lieve entità saranno risarcibili solo se suscettibili di un accertamento clinico strumentale ed obiettivo. Quindi in assenza di riscontri, condotti sulla base di criteri di assoluto rigore scientifico, non sarà possibile configurare una lesione solo in presenza di  sintomatologie soggettive e conseguentemente non saranno risarcibili neppure le relative spese mediche.”
L’obiettivo della norma, con il dichiarato intento di fronteggiare in modo risoluto il fenomeno delle truffe alle assicurazioni e per calmierare la liquidazione dei danni alla persona di modica entità, era di disinnescare il fenomeno di risarcimenti abnormi per danni quali i colpi di frusta, che hanno nel corso del tempo inciso significativamente sui bilanci delle compagnie e sui premi, nonché la negligenza colposa nell’accertamento dei micro danni.
Ciò ha evidenti immediati riflessi sui risarcimenti dei micro-danni, in continua contrazione, e in particolare con quest’ultima previsione normativa scompare la possibilità di accertare una lesione fondata solo su dichiarazioni del danneggiato, ancorchè inerenti una sintomatologia tuttavia non scientificamente o strumentalmente riscontrabile.  
Tutto questo, in estrema sintesi, l’andamento in materia di danno biologico di lieve entità, mentre, per quanto attiene le macro-lesioni si ritiene di fare breve cenno alle sentenze gemelle del 2008 (Sezioni unite Cass. N.ri 26972/26973/26974 e 26975): non si potrà in questa sede valutare ed analizzare i molteplici aspetti innovativi che tali Sentenze hanno introdotto in materia (e non solo di danno biologico, ma anche di danno esistenziale, morale, parentale, perdita di chance e relativi oneri della prova), ma ci si limiterà a sottolineare che da queste e dopo queste decisioni il criterio risarcitorio previsto dal codice delle Assicurazioni private del 2005 viene elevato a criterio generale risarcitorio del danno non patrimoniale, e che il danno biologico (sostanzialmente confluito nella più generica voce di danno non patrimoniale) assorbe in sé anche il pregiudizio esistenziale e il danno morale. E in funzione del fatto che il danno non patrimoniale è un danno “conseguenza” e non un danno “evento”, le Sentenze gemelle hanno affermato anche la necessità di provare l’intero danno, sotto i suoi singoli aspetti, componenti. Tale previsione comporta un ulteriore conseguenza che si riverbera sulle micro permanenti poiché per queste sarà tanto più difficile provare le componenti del danno morale, esistenziale etc.
In ogni caso, e così concludendo, si potrà generalmente rilevare che la conseguenza prima di questi interventi legislativi e giurisprudenziali è un generale abbassamento degli importi risarcitori, più sensibilmente avvertibile per i micro-danni e in particolare per i colpi di frusta.