Ai sensi dell’art. 1910 c.c., se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di darne avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Inoltre, l’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale secondo le indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori. Percepire da parte dell’assicurato da ciascuna assicurazione le indennità dovute secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno, costituisce principio normativo di carattere generale, finalizzato ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito. Tali assicurazioni cumulative sono destinate ad operare congiuntamente e non in via sussidiaria o complementare l’una rispetto all’altra, dato che ciascun assicuratore sarà sempre dovuto al versamento dell’indennità fino alla somma assicurata e, fino però all’ammontare totale del danno. (Cass. sez. III, 6 luglio 2006, n. 15372;  Cass. sez. III  sent. n. 13953 del 14 giugno 2007; Trib Milano Sez.V Civile Sent. 24 luglio 2008, n. 9791). All’assicurazione contro gli infortuni non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni, si applica l’art. 1910  commi 1 e 2 c.c., il quale imponendo, in caso di assicurazioni per il medesimo rischio, l’onere per l’assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo in caso di omissione dolosa dell’avviso, l’esonero dal pagamento dell’indennità, mira ad evitare che l’assicurato, ottenendo l’indennizzo da parte di più assicurazioni, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento. Detta norma, invece, non trova applicazione nel caso di assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all’assicurazione sulla vita. Nel contratto di assicurazione  contro gli infortuni mortali il rischio assicurato, collegato alla specifica causa di infortunio, è l’evento morte, sicchè beneficiario dell’indennizzo non è l’assicurato ma un terzo; pertanto non sorgendo la necessità della tutela del principio indennitario, non è applicabile a tale rapporto la disposizione che prevede, in caso di omissione dolosa di avviso della stipulazione di diverse polizze per il medesimo rischio, il venir meno il diritto all’indennità. Inoltre, le clausole di un contratto di assicurazione che prevedano una notevole riduzione dell’indennizzo in caso di concorrenza di più coperture assicurative per il medesimo rischio, in quanto dirette a delimitare non già il rischio assicurato, costituente l’oggetto dell’assicurazione nel rapporto sinallagmatico tra rischio e premio, bensì ad esonerare l’assicuratore dall’obbligo dell’indennizzo in misura non proporzionata alla concorrenza con altre polizze assicurative, hanno natura vessatoria, poiché, da una parte, limitano la responsabilità dell’assicuratore, creando una posizione di privilegio per il contraente più forte, e, dall’altra restringono la libertà contrattuale del contraente più debole nei rapporti con i terzi, costringendolo ad avere rapporti assicurativi solo con l’assicurazione privilegiata e sanzionando la riduzione del rischio in caso di concorrenza con le altre polizze assicurative. Attesa la natura vessatoria di tali clausole, esse richiedono la specifica approvazione per iscritto, la cui mancanza determinerà la nullità assoluta rilevabile, perciò, anche d’ufficio. Infine, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1910 c.c., non è subordinata alla circostanza che i diversi contratti siano stipulati dalla stessa persona, poiché a tal fine assume rilievo solo l’identità dell’assicurato, ovvero, di colui che beneficia della garanzia assicurativa, e non anche quella del contraente e cioè di chi ha stipulato il relativo contratto. Pertanto, in caso di identità della persona assicurata, l’art. 1910 c.c. è applicabile anche quando uno dei contratti di assicurazione sia stato stipulato con la clausola “per conto di chi spetta” da un soggetto diverso da colui che benefici della copertura assicurativa.                                                                                                                                                                                                                    Avv. Umberto Diffidenti