Come è noto, il 18 gennaio 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stata pubblicata la legge 31 dicembre 2012 n.247 entrata in vigore il 2 febbraio 2013 al cui art.2 comma VI così testualmente statuisce:l’attivita` professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attivita` giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è` di competenza degli avvocati”.
Presso ciò si evidenzia che è interesse legittimo della collettività nell'interesse della quale tale norma è stata promulgata che  venga osservata  senza che, soggetti diversi dagli avvocati, dopo la sua entrata in vigore possano ancora impunemente violarla.

Purtroppo tale norma, a soggetti diversi dagli avvocati sembra essere opportunamente passata inosservata e sgradita a coloro i quali, ai limiti della deontologia forense, "simpatizzano" con i praticoni cosicchè, ancora oggi le anticamere degli uffici sinistri delle compagnie di assicurazioni  sono piene di praticoni di vario genere e natura, certamente diversi dagli avvocati che, impunemente ed, in modo continuativo, sistematico e organizzato, trasmettono richieste risarcitorie di cui all’art.145 del Codice delle Assicurazioni che, come è noto la legge qualifica “condizione di proponibilità per l’attività giudiziale” pertanto, preordinate all’attività giudiziale ed inoltre, assistono stragiudizialmente i loro clienti in quei contratti di transazione con le assicuratrici che, addirittura controfirmano.

Oggi  è importante per avere debita contezza della norma citata e per dire "basta" alla vecchia e corrotta Italia del "volemose bene" informando la Procura della Repubblica che, sotto il profilo penale vi potrebbero essere anche i presupposti per l’applicazione dell’art.348 C.P. nei confronti di quei praticoni che, pur non essendo avvocati, ancora dopo il 2 febbraio 2013 continuano a svolgere attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale connessa all’attività giurisdizionale, in modo continuativo, sistematico e organizzato, addirittura tramite agenzie che pubblicizzano ciò.

Premesso quanto sopra ci si augura che, ogni volta che si abbia personale contezza che, ancora dopo il 02.02.2013, soggetti diversi da avvocati, svolgano attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale, connessa all'attività giudiziale, in modo continuativo, sistematico ed organizzato, venga abbandonata ogni ancestrale residuo di omertà e, si senta il dovere sociale di informare l'autorità giuridica del fatto a cui rimettersi per le valutazione della sussistenza della ipotesi di reato di cui all'art.348 C.P..