Recentemente la Corte di Cassazione ha esaminato una violenza risultante nell’uso improprio della propria autovettura, parcheggiata nei pressi dell’auto su cui sedeva la persona offesa a distanza tale (pochi centimetri) da non consentire al conducente di scendere dal suo lato, costringendolo a scendere dall’altro lato della propria autovettura e ad affrontarlo.
Va preliminarmente osservato che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione. (Sez. 5, n. 8425 del 20/11/2013, Rv. 259052; vedi anche Sez. 5, n. 16571 del 20/04/2006, Rv. 234458 nonché Sez. 5, n. 3403 del 17/12/2003, Rv. 228063). Non vi è dubbio che, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, il ricorrente, posizionandosi con la propria autovettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell’autovettura della persona offesa, la quale, per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non poteva in alcun modo spostarsi, ha costretto la stessa parte offesa a scendere dal proprio mezzo per affrontarlo in una discussione (allo scopo di ottenere lo spostamento del mezzo). Anche se il conducente offeso sia stato comunque in grado di scendere dall’autovettura (dal lato passeggero), la condotta del ricorrente ha pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa.
Pertanto per quanto in epigrafe la Corte di Cassazione Sezione Quinta Penale con la sentenza n. 53978/2017 ha definito, la condotta di accostarsi a un’altra auto non consentendo al conducente neanche di scendere dal suo lato, reato di violenza privata. Conclusione attenti a come parcheggiate!