In ogni caso, prima di agire in giudizio, è necessario aspettare che siano decorsi almeno sessanta giorni o, in caso di danno alla persona, novanta giorni, da quando è stata richiesta all'assicurazione il risarcimento del danno mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La richiesta deve anche rispettare le modalità e i contenuti di cui all'articolo 148, ivi compresa la trasmissione dell'attestazione medica di avvenuta guarigione ai sensi dell'articolo 142, secondo comma, quale condizione di procedibilità dell'azione medesima (Tribunale di Perugia, sentenza 25 febbaio 2014, n. 446).