Per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità. A dire il vero già il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale avevano indicato la necessaria taratura periodica dei strumenti di rilevazione di velocità.
Pertanto per la validità dell’accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, è necessario che lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura periodica.
(Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 9645 pubblicata 11 maggio 2016 – Presidente Petitti Stefano, relatore Oricchio Antonio).