Si parla del caso in cui il danneggiato decida di non optare per il risarcimento diretto ed agisca nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicuratrice ed in giudizio si costituisca l’assicuratore del danneggiato, in posizione antagonista con il medesimo, sulla base del mandato c.d. CARD o di Rappresentanza (in forza del quale l’assicuratore del danneggiato può operare come mandatario di quello del responsabile del sinistro).
Tale costituzione, in forza del mandato sostanziale e processuale conferito, deve essere considerata pienamente legittima.
Infatti nell’ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal D.Lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest’ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante (Cass. civ. Sez. III, ord. 11-12-2018, n. 31965; Cass. civ. Sez. III, 11-10-2016).
La Corte di Cassazione, anche di recente (Cassazione civile sez. III sent.n.21761 del 28/08/2019), ha riconosciuto il diritto all’assicurazione del danneggiato di costituirsi in giudizio quale mandataria dell’assicurazione del danneggiante in forza della considerazione che il nostro ordinamento giuridico riconosce a ciascun soggetto la facoltà di conferire ad un terzo (chiunque esso sia) il potere di agire e difendersi in giudizio a tutela di un diritto proprio.
La Suprema Corte ha escluso che un mandato di questo tipo possa essere ritenuto nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., in quanto volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile civile.
Inoltre del tutto legittimo deve essere considerato il mandato irrevocabile ex art. 77 c.p.c. in forza del quale le compagnie assicurative si conferiscono il potere di rappresentanza processuale in giudizio.
Infatti secondo gli ermellini risultano rispettati i criteri previsti dall’art. 77 c.p.c., ovvero: a) che il potere rappresentativo processuale sia attribuito a chi abbia una procura generale o speciale ab negotia; b) che lo stesso risulti espressamente da atto scritto.
Per tanto la costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice mandataria deve essere ritenuta valida e legittima poiché non pregiudica in alcun modo il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa (infatti la pronuncia di condanna spiegherebbe comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato) e perché che comunque non compromette di fatto in alcun modo il diritto del danneggiato di vedersi riconosciuto il giusto risarcimento del danno.

Carrara 10/04/2020                                              Avv. Paolo Tramonti