Con Sentenza 23415/22, depositata in data 27/07/2022, la Suprema Corte di Cassazione, sezione III civile, è intervenuta sul tema della validità della clausola assicurativa che prevede il c.d. risarcimento in forma specifica.
In argomento c’è uno specifico contratto di assicurazione RCA caratterizzato dal fatto che il contraente, a fronte di uno sconto sul premio, si impegna, in caso di sinistro, a far riparare il mezzo in un centro di autoriparazione facente parte di quelli convenzionati con l'impresa assicurativa.
In pratica è una clausola contrattuale facoltativa, che qualora sottoscritta, concede la possibilità alla compagnia assicuratrice di provvedere all’indennizzo del danno non corrispondendo denaro (il cd. risarcimento per equivalente) bensì “in natura”, attraverso la riparazione del veicolo danneggiato, che avviene normalmente utilizzando una propria carrozzeria “convenzionata”.
Nel caso che ha dato origine alla pronuncia della Suprema Corte la ricorrente convenne la propria compagnia assicuratrice dinanzi al Giudice di pace di Torino, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 902,60, a titolo di integrazione dell’indennizzo dovutole per i danni subìti dal proprio autoveicolo a causa di una grandinata.
L’auto della ricorrente era assicurata presso la società convenuta con una polizza che garantiva il ristoro dei pregiudizi provocati da eventi naturali e fenomeni atmosferici.
Il contratto sottoscritto dalla ricorrente conteneva una clausola che consentiva all’assicurato di fruire di una riduzione del premio del 3% a fronte dell’impegno assunto dal contraente di far riparare il veicolo danneggiato da un carrozziere convenzionato con l’assicuratore, ma stabiliva, nel caso in cui tale impegno non fosse stato rispettato e l’assicurato si fosse rivolto ad un carrozziere di sua fiducia, (pretendendo pertanto dalla compagnia l’indennizzo per equivalente, anziché in forma in forma specifica), un aumento della franchigia quantificata nella misura del 20%.
Tale clausola era descritta nelle condizioni generali di assicurazione illustrate nel fascicolo informativo e richiamata nella polizza sottoscritta dalla ricorrente.
La vettura aveva subito danni stimabili in Euro 4.514,00 e che, dopo che ella aveva ceduto il credito ad una carrozzeria di sua fiducia anziché da quella convenzionata con la società di assicurazione, pertanto gli veniva offerta a titolo di risarcimento la somma di Euro 3.160 ovvero la somma richiesta al netto della franchigia prevista dalla clausola sopra riportata, con la conseguenza che il carrozziere aveva revocato la cessione e preteso il pagamento del residuo.
La resistente citava dunque la Compagnia Assicurativa davanti al Giudice di Pace, per ottenere la condanna al pagamento della differenza tra quanto pagato al riparatore (non convenzionato) e quanto risarcito dalla compagnia.
Il Giudice di Pace adito rigettava la domanda.
Anche il Tribunale, quale Giudice dell’impugnazione, respingeva la domanda attorea riproposta in appello, sulla base del seguente, duplice rilievo:
1 - la clausola “Risarcimento informa specifica” non è vessatoria né ai sensi dell’art. 1341 c.c., né ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, (Codice del Consumo), poiché non comporta alcuna limitazione della responsabilità dell'assicuratore né alcun significativo squilibrio tra le parti del rapporto contrattuale; piuttosto, la sottoscrizione della clausola attribuisce dei vantaggi all'assicurato (consistenti nel diritto ad uno sconto sul premio ed alla riparazione del danno in forma specifica, immediata e veloce, senza anticipazione di costi), a fronte dei quali il maggior costo derivante dalla sua scelta di rivolgersi ad altri riparatori non può gravare sull’altro contraente adempiente.
2 - attraverso la libera sottoscrizione nel prospetto di polizza da parte dell’assicurata della clausola incriminata, l’appellante avesse validamente ed efficacemente espresso il suo consenso alla stipula del contratto con accettazione di tale clausola, atteso che la firma della parte su un documento che richiama expressis verbis il contenuto di altro documento equivale all’accettazione di quel contenuto.
L’assicurata proponeva, quindi, ricorso innanzi la Suprema Corte, formulando cinque motivi di ricorso, lamentando la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. art. 33, 34,35 e 36 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto valida la clausola “Risarcimento in forma specifica”, da considerare, a parere della ricorrente, vessatoria.
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi del ricorso (accogliendo solo il quinto in merito alla quantificazione delle spese e compensi del giudizio di appello).
Nella sentenza in esame il giudice di legittimità, ponendosi in linea di continuità con alcune proprie precedenti decisioni, ha ribadito il seguente principio di diritto: “nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola con cui si pattuisce che rassicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (ad es. mediante riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato (Cass. 15/05/2018, n. 11757)”.
La clausola in questione, infatti, avvantaggia l’assicurato, offrendogli la possibilità a scegliere, liberamente e senza costrizione se sottoscrivere la clausola che lo impegna a far riparare il veicolo presso una carrozzeria convenzionata, beneficiando dello sconto sul premio, o se rinunciare allo sconto, conservando la facoltà di rivolgersi al proprio riparatore di fiducia.
Infatti, non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell’assicurato né si consente all’assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione dell’assicurato all’arbitrio dell’assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta; piuttosto, senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione (ma, anzi, attraverso una libera stipulazione intesa ad ottenere specifici vantaggi contrattuali a fronte dell’assunzione dell’impegno di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con l’assicuratore), viene specificato l’oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità e la forma con cui l’assicuratore è tenuto a rivalere l’assicurato del danno prodottogli dal sinistro; la clausola in questione, pertanto, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell’assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell’art. 1341 c.c..
La Suprema Corte ha sottolineato che, “sebbene la scelta tra le due forme risarcitorie spetti al creditore (art. 2058 c.c., comma 1), tuttavia, se il debitore offre il risarcimento in forma specifica, l'eventuale rifiuto di tale offerta sarebbe contrario a buona fede, perché precluderebbe al debitore di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditori un apprezzabile sacrificio e che è, anzi, normalmente più adeguato al fine risarcitorio e, dunque, al soddisfacimento dell'interesse creditorio (art. 1174 c.c.)”.
Anzi, secondo la Suprema Corte, bisogna evitare il rischio di uno sbilanciamento eccessivo in danno dell’istituto assicurativo.
Ragione per la quale, a quest’ultimo, è riconosciuta la facoltà di offrire al danneggiato il risarcimento per equivalente, in luogo del risarcimento in forma specifica, laddove quest’ultimo sia troppo gravoso per la compagnia.
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha, dunque, confermato la piena validità ed efficacia della clausola di risarcimento in forma specifica, definendola “perfettamente conforme a diritto”, quale strumento equo e funzionale di cui le compagnie di assicurazione potranno disporre per contrastare eventuali intenti speculativi di assicurati e carrozzieri.  
Avv. Paolo Tramonti