Con sentenza del 11/10/2016 n. 20408 la Suprema Corte ha risolto i contrasti giurisprudenziali ed ha stabilito che l’assicurazione del danneggiato può costituirsi sia in proprio, sia quale mandataria dell’assicurazione del danneggiante.
In sostanza, qualora le assicurazioni si siano rilasciate reciproco e irrevocabile mandato ex art. 77 c.p.c. affinché la Compagnia gestionaria del sinistro assuma la difesa in nome e per conto della Compagnia del danneggiante in tutte le cause intentate contro di essa, è lecito che l’assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio in vece dell’assicurazione del danneggiante.
L’assicurazione gestionaria, dunque, si può costituire in giudizio non in proprio, ma solo quale mandataria dell’assicurazione del danneggiante, ai sensi dell'art. 77 c.p.c. (rappresentanza processuale volontaria), il nostro ordinamento giuridico riconosce, infatti, a ciascun soggetto la facoltà di conferire a un terzo (chiunque esso sia) il potere di agire e difendersi in giudizio a tutela di un diritto proprio.
In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con relativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alle liti, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio (Cass. n. 16274/2015).
Il potenziale conflitto tra la posizione di garante dell'assicurato e di rappresentante del garante del danneggiante si risolve sul piano della valutazione della condotta contrattuale della compagnia del danneggiato, problematica che non interferisce sui presupposti di legge di cui all'art. 77 c.p.c.
Stante l'orientamento della Corte Costituzionale sulla facoltatività dell'azione diretta, che non esclude che le assicurazioni si accordino tra loro in tema di gestione dei sinistri, con il conferimento del mandato irrevocabile tramite la sottoscrizione della Convenzione CARD, l’assicurazione gestionaria si può costituire in giudizio non in proprio, ma solo quale mandataria dell’assicurazione del danneggiante.
In sostanza, quando le assicurazioni si sono rilasciate reciproco e irrevocabile mandato, ex art. 77 c.p.c., è lecito che la compagnia gestionaria del sinistro assuma la difesa in nome e per conto della compagnia del danneggiante in tutte le cause intentate contro di essa.