La nuova interpretazione data dagli ermellini, nell’ordinanza sopra citata, ha chiarito come la procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 cit. debba essere ritenuta ammissibile anche nel caso in cui la collisione abbia coinvolto più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno.
Il caso riguarda un sinistro stradale in cui il danneggiato aveva citato in giudizio il conducente del veicolo di controparte e la propria compagnia assicuratrice, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il Giudice di Pace di Taranto dichiarava improponibile la domanda ed il Tribunale di Taranto confermava la sentenza di primo grado.
Il danneggiato ricorre in Cassazione.
La Suprema Corte, nell’ordinanza sopra citata, sottolinea come la procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 cit. sia da ritenere ammissibile anche nel caso idi sinistro che abbia coinvolto più di due veicoli, purché, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili.
Secondo gli ermellini il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare l’eventuale coinvolgimento nel sinistro di un ulteriore veicolo responsabile, e non semplicemente quello di un ulteriore veicolo.
In poche parole la Corte di Cassazione ha immesso nel sistema del risarcimento danni da circolazione stradale un principio di diritto mai enunciato prima, in contrasto con le prassi liquidative, sia stragiudiziali che giudiziali.
Da adesso non è più il numero di veicoli coinvolti che conta, ma quello dei veicoli responsabili.
Che si vada verso l'estensione del risarcimento diretto a tutti i sinistri?
Falso problema, essendo stata comunque ritenuta la procedura di indennizzo diretto facoltativa (Corte Costituzionale, sentenza n. 180/09).