CID - Indennizzo Diretto
La Convenzione indennizzo diretto c.d. CID è un accordo sottoscritto da molteplici Compagnie di Assicurazioni per facilitare il risarcimento dei danni allorché le parti siano d’accordo sulla dinamica del sinistro.

Per poter usufruire della procedura CID è necessario che:

l’incidente sia avvenuto tra due soli veicoli a motore (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole);
sia stato utilizzato per la denuncia del sinistro ilmodulo blu (constatazione amichevole d’incidente) firmato da entrambi conducenti
Rispetto a tutte le informazioni riportate sul modulo blu, alla procedura di indennizzo diretto sono sufficienti solo i seguenti dati:

nomi degli assicurati;
nomi delle compagnie di assicurazione (da rilevare sul contrassegno esposto sul parabrezza);
targhe dei veicoli coinvolti nel sinistro;
circostanze del sinistro desumibili dalla casistica indicata al centro del modulo o dal grafico dell’incidente;
firme dei conducenti.
Se ricorrono queste condizioni, si deve consegnare una copia del modulo al proprio assicuratore mettendo a sua disposizione il proprio veicolo per la perizia.

Per i danni al veicolo la Convenzione non prevede limiti di valore.

L’assicuratore deve periziare i danni entro 10 giorni e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni successivi.

Complessivamente 25 giorni.

Se non c’è accordo sull’entità dei danni, l’assicuratore paga la somma da lui stimata (offerta di risarcimento) e, dopo l’incasso, è possibile ancora rivolgersi, per la differenza pretesa, allo stesso assicuratore od a quello del responsabile.

A partire dal 1° giugno 2004 la procedura CID è divenuta applicabile anche in presenza di sinistri in cui vi siano danni alle persone (prima esclusi dall’indennizzo diretto) a bordo del veicolo assicurato (conducente e passeggeri) nonché agli oggetti di loro proprietà trasportati a bordo del veicolo stesso.

Per poter beneficiare dell’indennizzo diretto delle lesioni è necessario che:

il veicolo sul quale viaggiava il ferito abbia subito danni;
per ogni ferito, il valore economico del danno alla persona non sia superiore a 15.000 euro;
Nell’ambito di tale importo rientrano i danni di natura biologica, morale e patrimoniale, le spese mediche e i danni alle cose trasportate appartenenti al medesimo soggetto.

L’esistenza di feriti può risultare dal modulo blu, dal foglio aggiuntivo della denuncia di sinistro oppure può essere rilevata in un secondo momento dietro espressa denuncia del danneggiato.

L’assicuratore deve periziare i danni alla persona entro 30 giorni dall’acquisizione della certificazione di guarigione clinica con o senza postumi permanenti e pagare il corrispettivo entro i 15 giorni successivi.

Complessivamente 45 giorni .

La determinazione dell’indennizzo per il danno alla persona viene effettuata con riferimento ai parametri stabiliti dal legislatore: tabelle di valutazione medico legale di cui al D.M. 31 luglio 2003 e tabelle economiche previste dalla legge 5 marzo 2001 n. 57.

Il danneggiato ha pertanto due possibilità in caso di incidente:

rivolgersi al proprio assicuratore per essere indennizzato direttamente;
rivolgersi all’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro secondo le modalità stabilite dalla legge.
Se, per qualsiasi motivo, la tua Compagnia rileva dei fatti che impediscono l'applicazione della Convenzione Indennizzo Diretto potrai rivolgerti alla Compagnia dell'altro veicolo, alla quale verrà trasferita la pratica senza che sia necessario ripresentare la denuncia di sinistro.
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