• L'emersione
  • Chi può essere regolarizzato
  • Presentazione della domanda
    • I termini
    • Chi presenta la domanda
    • I documenti necessari
    • Convocazione e stipula del contratto di soggiorno
  • Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi
  • Chiedi a Noi
L'emersione

In attuazione della Direttiva europea n. 52/2009, il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 ha previsto la possibilità per i datori di lavoro, che impieghino da almeno tre mesi lavoratori stranieri "in nero", di chiedere la regolarizzazione del rapporto di lavoro, senza sanzioni.

Chi può essere regolarizzato

Possono beneficiare dell'emersione gli stranieri extracomunitari presenti in Italia e irregolarmente impiegati, qualunque sia il tipo di lavoro svolto (a differenza della precedente "sanatoria" del 2009, che riguardava solo i rapporti di lavoro domestico - colf - o di assistenza alla persona - badanti -).

Possono essere regolarizzati, tuttavia, solo i rapporti di lavoro a tempo pieno, ad eccezione del settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona dove è possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto, purché non inferiore alle 20 ore settimanali.

L'emersione riguarda sia gli stranieri clandestini sia gli stranieri muniti di valido titolo di soggiorno.

L'importante è che tali stranieri:

  • siano impiegati almeno dal 9 maggio 2012 (ossia tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 109/2012,  avvenuta in data 9 agosto 2012);
  • siano presenti in Italia (con o senza titolo di soggiorno) almeno dal 31 dicembre 2011
Stranieri esclusi

La regolarizzazione è esclusa per gli stranieri che:

  • risultano espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett. c) del Decreto legislativo n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo;
  • risultano segnalati anche a livello internazionale come non ammissibile in Italia;
  • a prescindere da un provvedimento di espulsione, sono comunque considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato italiano o di altro Stato dell'area Schengen.
  • risultano condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale),  per uno dei reati per i quali l'articolo 380 del Codice di procedura penale  prevede l'arresto obbligatorio in fragranza.

Si evidenzia che è possibile regolarizzare gli stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull'ingresso ed il soggiorno.

Presentazione della domanda I termini

La domanda di emersione può essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

Chi presenta la domanda

Spetta al datore di lavoro presentare la domanda di emersione.

I datori di lavoro legittimati a presentare la domanda devono essere:

  • italiani;
  • comunitari;
  • extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Non possono accedere alla procedura di emersione:

  • i datori di lavoro condannati (anche con sentenza non definitiva o patteggiata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale),  negli ultimi cinque anni per reati connessi all'occupazione illegale di stranieri (articolo 22, comma 12 del Decreto Legislativo n. 286/1998),  all'intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo (articolo 603 bis del Codice penale), al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.;
  • i datori di lavoro che hanno avviato in passato procedure di emersione o che hanno fatto richiesta di assunzione dall'estero di cittadini stranieri senza successivamente procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore straniero (salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro).
I documenti necessari

Il datore di lavoro deve versare, con le modalità che verranno previste dal successivo  decreto interministeriale, un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore regolarizzato. 

A tale somma dovrà aggiungersi quella necessaria per regolarizzare le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi. Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi  dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l’intero periodo. Il datore di lavoro dovrà inoltre dimostrare un reddito minimo secondo i parametri che saranno fissati dal decreto interministeriale.

Da parte sua, il lavoratore dovrà esibire, quando verrà convocato dallo Sportello Unico per l'immigrazione, la documentazione proveniente da organismi pubblici da cui risulti la sua presenza ininterrotta in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011.

Convocazione e stipula del contratto di soggiorno

Lo Sportello Unico per l'immigrazione verifica l'ammissibilità della domanda e acquisisce il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate.

Dopo tali verifiche, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS.  Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

All'atto della convocazione presso lo Sportello Unico verrà chiesto al datore di lavoro di  esibire l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario di 1.000 euro e della regolarizzazione delle somme dovute a titolo contributivo, retributivo e fiscale.

La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di emersione.

La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

Sospensione dei procedimenti penali e amministrativi

Dal 9 agosto 2012 e fino alla conclusione del procedimento di emersione resteranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi relativi alla violazione della normativa sul lavoro (ad esclusione di quelli relativi alla violazione delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 286/1998).

Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero archiviata o rigettata.

In attesa della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, ad eccezione dei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza (articolo 13, comma 1 e 2 lett. c, del Decreto Legislativo n. 286/1998) o per motivi di prevenzione del terrorismo.

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