1. Come si acquista la cittadinanza
    • Per nascita sul territorio (iure soli)
    • Per discendenza da avo italiano (iure sanguinis)
    • Per adozione
    • Per matrimonio
    • Per residenza
    • In base a leggi speciali
  2. Procedura di acquisto
    • automatica
    • su domanda
  3. Riacquisto della cittadinanza
Come si acquista la cittadinanza
Per nascita sul territorio (iure soli)
(artt. 1 e 4 della Legge 91/1992)
Acquista la cittadinanza italiana:
  1. Chi è nato nel territorio della Repubblica, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
  2. Chi è nato nel territorio della Repubblica, se secondo la legge dello Stato al quale appartengono i genitori, il figlio non segue la cittadinanza dei questi;
  3. Il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
  4. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Per discendenza da avo italiano (iure sanguinis)
(artt. 1 e 4 della Legge 91/1992)
Acquista la cittadinanza:
  1. Il figlio di padre o di madre cittadini, a prescindere dal luogo dove avviene la nascita (anche in caso di figli di italiani emigrati all'estero);
  2. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, e ricorre una delle seguenti condizioni:
    • se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
    • se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, per almeno cinque anni, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
    • se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
  3. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Per adozione
(art. 3 della Legge 91/1992)
Acquista la cittadinanza italiana:
  1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano. Se lo straniero adottato è maggiorenne, deve risiedere in Italia per almeno 5 anni dall'adozione.
Si perde la cittadinanza italiana:
  • Se l'adozione viene revocata per fatto dell'adottato (ma solo se l'adottato è in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti).
  • Se l'adozione viene revocata per altri motivi, l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.
Per matrimonio con un cittadino italiano
(art. 5 della Legge 91/1992)
Lo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, può chiedere la cittadinanza italiana:
  • se risiede legalmente in Italia da almeno 12 mesi (un anno) in presenza di figli nati o adottati dai coniugi o dopo 24 mesi (due anni) di residenza con il cittadino italiano;
  • in caso di residenza all'estero, dopo18 mesi (un anno e mezzo) in presenza di figli nati o adottati da coniugi o dopo 36 mesi (tre anni) dalla data del matrimonio (se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale).
L'acquisto della cittadinanza è escluso se vi è stata separazione o divorzio, nonchè nei seguenti casi (articolo 6 della Legge n. 91/1992):
  • condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale (ossia i delitti contro la personalità dello Stato);
  • condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  • condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
  • sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
Per residenza nel territorio italiano
(art. 9 della Legge 91/1992)
La cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero residente in Italia:
  • dopo 10 anni, se extracomunitario;
  • dopo 4 anni, se comunitario;
  • dopo 5 anni, se apolide o rifugiato politico;
  • dopo 3 anni se il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o lui stesso è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri;
  • dopo 5 anni, se si tratta di uno straniero maggiorenne adottato;
  • dopo 5 anni se ha prestato servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato italiano
  • quando lo straniero abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
E' richiesto anche il possesso del requisito del reddito personale o del reddito familiare se appartenenti allo stesso nucleo familiare e allo stesso stato di famiglia.
E' inoltre richiesta la conoscenza della lingua italiana in base alla Legge di conversione 1 dicembre 2018 n. 132 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113.
La cittadinanza può essere rifiutata per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, dalla mancanza del periodo di residenza legale, dall'insufficienza dei redditi, da precedenti penali, da insufficiente livello di integrazione.
In base a leggi speciali
(art. 1 della Legge 379/2000 - legge 124/06 recante "Modifiche alla legge 91/92")
Acquistano la cittadinanza italiana:
  1. Le persone nate e già residenti nei territori dell'ex Impero Austro-ungarico ed ai loro discendenti, in possesso dei seguenti requisiti:
    • Nascita e residenza nei territori facenti parte della provincia di Trento, Bolzano, Gorizia ed in quelli già italiani ceduti alle ex Jugoslavia in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975.
    • Emigrazione all'estero prima della data del 16/07/1920
    • Dichiarazione intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, da rendersi entro il 20/12/2010 davanti all'autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all'estero oppure davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. La dichiarazione, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione Interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla susstitenza dei requisiti richiesti dalla legge.
  2. I soggetti che hanno perso il nostro status civitatis a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
    1. nell'ipotesi in cui all'art.17 bis comma 1 lettera a) della legge 05/02/1992 n.91
      • cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
      • perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
      • appartenenza al gruppo linguistico italiano
    2. nell'ipotesi di cui all'art. 17 bis comma 1 lettera b) della legge 05/02/1992 n.91
      • documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane
Procedura di acquisto
Automatica
La cittadinanza si acquista automaticamente nei casi di:
  • nascita sul territorio, ma solo se i genitori sono ignoti o apolidi, se non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
  • discendenza da avo italiano (un caso particolare riguarda i discendenti di cittadina italiana, nati prima del 1.1.1948, i quali dovranno presentare un ricorso apposito in Tribunale)
  • adozione di minorenne
Su domanda
In tutti gli altri casi, bisogna presentare domanda all'Autorità amministrativa competente, che potrà valutare discrezionalmente se "concedere" o meno la cittadinanza.
Da maggio 2015, la domanda può essere presentata esclusivamente online dal sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Riacquisto della cittadinanza
E' anche possibile il riacquisto della cittadinanza per l'ex cittadino italiano, naturalizzato all'estero, a condizione che stabilisca la residenza in Italia.