Il TAR del Trentino Alto Adige ha respinto il ricorso, ponendo a fondamento la discrezionalità, principio cardine su cui si basa la concessione della cittadinanza per naturalizzazione. Il tribunale amministrativo riconosceva valide le argomentazioni dell'amministrazione, ovvero che il precedente penale attestasse la non completa integrazione nella comunità italiana.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha adottato tutt'altra decisione. Secondo l'organo supremo della giustizia amministrativa, sebbene la concessione della cittadinanza italiana sia per legge rimessa a valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, dette valutazioni necessitano comunque di un esame approfondito, basato su prove idonee e su motivazioni logiche. In assenza di tale esame approfondito, qualsiasi decisione, che sia di concessione o di diniego, non può trova adeguata giustificazione.

Con tale sentenza, il Consiglio di Stato ha individuato una carenza di elementi a supporto della decisione di negare la cittadinanza, che il TAR in questione ha fondato unicamente su una condanna del 1995 per guida in stato di ebbrezza. Un elemento che, per i giudici, da solo non basta a dimostrare la non integrazione del soggetto nella comunità nazionale, e pertanto non può giustificare il diniego dell’istanza. 

Bisogna comunque tener conto che con la Legge n. 120/2010 sono state apportate delle modifiche importanti al codice della strada, che hanno inasprito le sanzioni per il reato di guida in stato d'ebbrezza. Nel caso oggetto di esame, il fatto risaliva al 1995, cioè in epoca antecedente alla riforma, in un clima sociale e culturale diverso da quello attuale. Oggi, infatti, la grande attenzione riservata dai media alla guida in stato di ebbrezza, dovuto al ripetersi di gravi fatti di cronaca e stragi sulle strade provocate da conducenti in stato d'ebbrezza, ha sicuramente abbassato la soglia di tolleranza per questa fattispecie di reato. Ad ogni modo, la pubblica amministrazione dovrà valutare caso per caso, ad esempio, se il conducente ha provocato incidenti, ovvero il grado di tasso alcolemico accertato sulla sua persona. Resta comunque di principio, a opinione di chi scrive, che salvo per l'appunto casi rilevanti, un precedente penale come quello in esame non dovrebbe pregiudicare la concessione della cittadinanza italiana laddove il richiedente abbia sempre tenuto una condotta rispettosa delle norme e della civile convivenza.