Introduzione

Relativamente al requisito reddituale, ai fini della richiesta della cittadinanza, bisogna tener conto che la cittadinanza (eccetto che nei casi di matrimonio) viene concessa in base ad un procedimento altamente discrezionale dell’amministrazione, che valuta anche la capacità economica del richiedente.

Dunque per l’amministrazione il richiedente deve disporre di mezzi sufficienti di sostentamento da non gravare sulla collettività. Viene tenuta presente anche la capacità economica del nucleo familiare, ossia la somma dei redditi percepiti dai singoli membri nel nucleo familiare, con riferimento all’anno precedente. Pertanto, ove l'interessato sia inserito in un nucleo familiare, si deve tener conto, al fine d valutare la capacità di far fronte ai doveri di solidarietà economica e sociale, anche dei redditi di cui il soggetto possa fruire in quanto membro del nucleo in questione (tra le altre, Tar Lombardia, sez. I, 13 dicembre 2004 n. 6387).

Anche se non previsto da nessuna norma di legge, nell'ambito della valutazione discrezionale che il Ministero dell'Interno compie per esprimere parere favorevole o meno alla concessione della cittadinanza, l'aspetto del reddito assume valore determinante (Così ad esempio, Tar Lazio I-ter, 2 luglio 2009 n. 6397).

L'insufficienza del reddito può costituire causa di diniego della cittadinanza anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo ben integrato nella collettività, con una regolare situazione familiare. La valutazione discrezionale dell'amministrazione, infatti, deve tener conto anche della possibilità di assumere obblighi di carattere economico derivanti dall'ammissione alla comunità dello Stato.

Quando il reddito può essere considerato insufficiente?

L'amministrazione può ritenere necessario che il richiedente disponga di una capacità reddituale sufficiente ad escludere che possa essere considerato indigente con diritto all'esonero dal concorso alle spese sanitarie, in quanto goda di un reddito non inferiore a quello minimo stabilito dall'art. 3 del d.l. 23 novembre 1989, n. 382, convertito con modifiche nella legge 25 gennaio 1990 n. 8, e confermato dall'art. 2, comma 15, legge 28 dicembre 1995 n. 549.

La natura del reddito del richiedente

Innanzitutto deve trattarsi di reddito attuale, mentre non può essere considerata la potenziale possibilità di produzione di reddito futuro, che rappresenta una mera eventualità che non necessariamente è detto che si verificherà.

Inoltre ricordiamo che non è necessario che il reddito del richiedente abbia carattere retributivo o stabile, ma è necessario provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei che possono essere costituiti, ad esempio, anche dalle somme percepite quale risarcimento dei danni patiti a causa di un infortunio sul lavoro (Tar Veneto, sezione III, 28 aprile 2008 n. 1138). L'amministrazione considera soltanto i redditi dichiarati ai fini fiscali, non potendo essere utilmente valutati i redditi percepiti all'estero e non dichiarati in Italia.

Avv. Francesco Boschetti