1. Cittadinanza per discendenza - Legge n. 91/92
    • Discendenti per linea paterna
    • Discententi per linea materna
    • Riepilogo
  2. Requisiti
Cittadinanza per discendenza - Legge n. 91/92
In Italia la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini").
Non in tutti gli Stati tuttavia vige la regola dello ius sanguinis.
Ad esempio, negli Stati americani, vige la regola dello "ius soli", ossia si acquista la cittadinanza del paese di nascita, indipendentemente dalla nazionalità dei genitori.
Questa situazione ha interessato molti discendenti di emigrati italiani, che alla nascita hanno acquistato la cittadinanza straniera in forza dello "ius soli".
Discendenti per linea paterna
Per tutelare i figli degli emigrati italiani, la Legge n. 555/1912 ha confermato il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, chi è nato in uno Stato in cui vige lo "ius soli" ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali.
Discendenti per linea materna
La norma sopra indicata si riferisce però esclusivamente ai discendenti per derivazione paterna.
Solo con l'entrata in vigore della Costituzione, dal 1 gennaio 1948, il principio suddetto si applica anche ai discendenti per derivazione materna, onde evitare ingiuste discriminazioni basate sul sesso.
Cosa succede invece per chi è nato da cittadina italiana prima del 1 gennaio 1948?
In tal caso, è ugualmente possibile ottenere la cittadinanza, ma non è sufficiente presentare richiesta al Consolato, non essendoci una norma specifica che consentirebbe il riconoscimento della cittadinanza.
E' necessario proporre ricorso al Tribunale italiano, per ottenere una sentenza dichiarativa dello status di cittadino italiano per derivazione materna.
Riepilogando:
  • per i nati dal 1 gennaio 1948: è sufficiente presentare istanza al Consolato italiano;
  • per i nati prima del 1 gennaio 1948, in linea paterna: è sufficiente presentare istanza al Consolato italiano;
  • per i nati prima del 1 gennaio 1948, in linea materna: è necessario presentare ricorso al Tribunale italiano.
Requisiti
In tutti i casi, l'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
L'interessato dovrà quindi dimostrare:
  • la discendenza da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni), attraverso gli atti di nascita e di matrimonio;
  • che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell'avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera; 
  • che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.