1. Il visto di ingresso per studio
  2. I documenti necessari
  3. Presentazione della domanda
  4. Il permesso di soggiorno per studio
Il visto di ingresso per studio

Il visto per studio consente l’ingresso in Italia, per un soggiorno di breve (90 giorni – tipo C) o lunga durata (da 91 a 365 giorni – tipo D) allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso Istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca.

Per l’accesso ai corsi di formazione e ai tirocini professionali ogni anno sono previste apposite quote che prevedono il numero massimo dei visti per studio da rilasciare.

Il limite delle quote non è previsto per accedere ai corsi universitari. In questo caso, infatti, sono gli stessi Atenei a decidere ogni anno autonomamente il numero di studenti stranieri ammessi ai loro corsi.

Il visto viene rilasciato entro 90 giorni ed ha una durata uguale a quella del corso che si intende seguire, ma in ogni caso non superiore ad un anno.

Il richiedente deve avere un'età superiore a 14 anni.

Contro il diniego del visto di ingresso per studio è possibile presentare ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento.

I documenti necessari

I documenti necessari per il rilascio del visto di ingresso per studio sono:

  1. formulario per la domanda del visto d'ingresso;
  2. fotografia recente in formato tessera;
  3. documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno 3 mesi a quella del visto richiesto;
  4. certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano. In proposito si precisa che per l’iscrizione ai corsi universitari il cittadino extracomunitario dovrà presentare la documentazione relativa al titolo di studio conseguito nel paese di origine e un attestato di conoscenza della lingua italiana;
  5. documenti che provano la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000.
    Per dimostrare il possesso di adeguati mezzi  di sostentamento, lo straniero può esibire denaro contante, traveler's cheques, carte di credito, lettera di credito bancario di istituto estero che assicuri che si dispone della somma, certificazione che provi che già si dispone presso una banca italiana della suddetta somma, mediante bonifico o versamento proveniente dall’estero oppure, se non dispone di mezzi propri, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria effettuata da un cittadino italiano o da un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia a favore dell'interessato;
  6. documenti che provano che si ha la somma necessaria per il viaggio di ritorno nel proprio Paese dopo aver seguito il corso di studio (ad esempio il biglietto di ritorno);
  7. dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio (vouchers turistici, prenotazione alberghiera oppure dichiarazione di ospitalità da parte di un residente in Italia);
  8. assicurazione sanitaria per le spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di rimpatrio con copertura adeguata e valida per tutti i Paesi dell'area Schengen, se non si ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il Paese d’origine.
Presentazione della domanda

La domanda di visto va presentata dall'interessato alla Sezione Visti dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare competente per il luogo di residenza del richiedente.

Lo straniero, di regola, deve rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto, sull’apposito modulo, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto tessera.

Al modulo di domanda vanno allegati i documenti sopra indicati.

Il permesso di soggiorno per studio

Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero deve richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.

Il titolare di permesso di soggiorno per studio può:

  • recarsi nei paesi dell’Area Schengen per periodi inferiori a 3 mesi senza adempiere a nessun obbligo formale ed esente da visto di ingresso;
  • richiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza;
  • fare richiesta di nulla osta al ricongiugimento familiare;
  • iscriversi al Ssn - Servizio Sanitario Nazionale - volontariamente pagando una quota forfettaria a titolo partecipativo o sottoscrivere un’assicurazione per malattia ed infortunio privata (eccetto coloro che hanno convertito il permesso da motivi familiari a motivi di studio al compimento della maggiore età per i quali l'iscrizione al SSN continua ad essere obbligatoria e quindi gratuita);
  • esercitare attività lavorativa al pari dei cittadini italiani ma non per più di 20 ore a settimana (non è necessaria la stipula del contratto di soggiorno).

Riguardo le modalità di presentazione della domanda, bisogna fare una distinzione tra chi entra in Italia per frequentare un corso universitario e chi entra in Italia per frequentare corsi di formazione e tirocini professionali.

Per i corsi universitari

Per i corsi universitari (compresi i master ed i dottorati), il rilascio del permesso di soggiorno (come anche del visto di ingresso) non è sottoposto al limite delle quote stabilite dal decreto-flussi.

Il permesso, inoltre, potrà essere convertito alla scadenza in permesso per lavoro, sempre senza limiti di quote, per gli studenti che abbiano conseguito in Italia il titolo accademico, un master universitario, un dottorato, un diploma o attestato di perfezionamento.

Se si deve sostenere una prova di ingresso per l'ammissione alla facoltà universitaria, la domanda del primo permesso di soggiorno deve essere presentata tramite l'invio del kit postale.

Verrà rilasciato un permesso di breve durata (in genere 3 mesi).

Se si viene ammessi, si invia un'altra domanda, sempre tramite kit postale.

Verrà rilasciato un permesso di durata annuale.

Trenta giorni prima della scadenza, deve essere chiesto il rinnovo del permesso, inviando il kit postale ed allegando, tra l'altro, la fotocopia della certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il primo rinnovo e di due per i successivi.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 154/2007 il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato anche qualora si cambi il corso o la sede del corso.

Per i corsi di formazione e tirocini professionali

Per questi corsi il rilascio del permesso di soggiorno (come anche del visto di ingresso) è sottoposto al limite delle quote stabilite annualmente con il decreto-flussi.

Al termine del corso di formazione o tirocinio il permesso potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro sempre nell'ambito del decreto-flussi, presentando la domanda nei tempi stabiliti dal decreto stesso.

La richiesta di permesso di soggiorno va inviata alla Questura competente per territorio tramite kit postale allegando: la fotocopia di tutto il passaporto, fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire vistata dall’ambasciata italiana, fotocopia della polizza assicurativa per malattia ed infortunio.

Il permesso di soggiorno avrà la stessa validità indicata dal visto di ingresso (in genere corrispondente alla durata del corso di studi o tirocinio che si intende seguire).

Contro il rifiuto del permesso di soggiorno per studio è possibile presentare ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento.